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Radioprotezione: quali sono gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha le maggiori responsabilità nella prevenzione del rischio e nella sicurezza all’interno della propria azienda o attività; ciò vale anche nel contesto della radioprotezione, ovvero della protezione dai danni derivanti dall’esposizione a fenomeni radioattivi, che si rende necessaria in determinate condizioni di lavoro in ambiti ospedalieri, minerari, nucleari, eccetera.

I suoi doveri, come stabilito dal D. Lgs. 230/95 e dalle direttive dell’Euratom, consistono in tutte le misure che possono aiutare a prevenire, direttamente o indirettamente, i danni biologici deterministici e stocastici causati dal rischio di radiazioni ionizzanti.

 

Riferimenti normativi

In tema di radioprotezione, l’organismo europeo competente è l’Euratom (Comunità europea dell’energia atomica). Sulle radiazioni ionizzanti, sui rischi e sulla sicurezza collegati alle stesse e sui relativi obblighi del datore di lavoro o dei responsabili, l’Euratom ha emanato diverse direttive; ricordiamo in particolare la 89/618, la 90/641, la 92/3 e la 96/29.

La legislazione italiana le ha recepite a partire dal decreto legislativo 230/95, con le successive modificazioni operate dai D. Lgs. 187/2000, 241/2000, 257/2000. Tale legge rimane ancor oggi il riferimento principale per i lavoratori esposti in vario modo a radiazioni ionizzanti, e potenzialmente pericolose, nel corso dello svolgimento della loro mansione.

L’Euratom, infine, ha emanato in anni più recenti una nuova direttiva (59/2013) allo scopo di introdurre novità importanti riguardo alla sicurezza e alla formazione del personale esposto a radiazioni ionizzanti.

L’Italia, tuttavia, non si è ancora adeguata alla nuova normativa, nonostante il termine per il suo recepimento sia scaduto nel febbraio 2018, e malgrado il richiamo da parte della Commissione Europea nel gennaio 2019. Di conseguenza, occorre fare ancora riferimento al D. Lgs. 230/95.

Radiazioni e radioprotezione: informazioni utili

È detta ionizzante una qualsiasi radiazione, corpuscolare o elettromagnetica, in grado di causare la ionizzazione degli atomi e delle molecole nel mezzo che attraversa. Se un organismo biologico viene esposto a un campo di radiazioni, esso è soggetto a un trasferimento di energia dalle particelle ionizzanti, che può causare effetti nocivi.

Per determinare tipologia e categoria di questi possibili effetti, si tiene conto della dose di radiazioni assorbite, ovvero di energia rilasciata nell’unità di massa. In particolare, vanno distinte:

  • la dose media assorbita, di cui si tiene conto per determinare le modificazioni organiche che sono in relazione alla quantità di energia ceduta dalle radiazioni;
  • la dose equivalente, che specifica il rischio da esposizione anche in relazione alla pericolosità del tipo di radiazione e alla radiosensibilità dei vari tessuti;
  • la dose efficace, come somma delle dosi equivalenti, che mette in relazione la dose assorbita e il rischio da esposizione.

A seconda della dose assorbita possono verificarsi più o meno ionizzazioni, che conducono in alcuni casi al danno biologico vero e proprio, a seconda dell’organo o del tessuto che ha subito l’effetto della radiazione. Il danno biologico per la persona può essere:

  • deterministico, se la sua gravità e la sua frequenza sono dipendenti dalla dose assorbita. In caso di danno somatico deterministico, si può stabilire una dose-soglia di radiazioni assorbite oltre la quale l’insorgenza dell’effetto è sicura, in genere entro pochi giorni o settimane. Per la radioprotezione si tiene conto dei valori-soglia relativi ai danni a testicoli, ovaie, cristallino e midollo osseo;
  • stocastico (leucemia, tumore), dovuto a una modificazione della cellula. Non si può calcolare una dose-soglia di radiazioni per il danno somatico stocastico, in quanto solo la probabilità che si verifichi, e non la sua gravità, dipende dalla dose.

Obblighi del datore di lavoro in materia di radioprotezione

Lo scopo del datore di lavoro e dei suoi compiti, nell’ottica dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di radioprotezione, dev’essere quello di tutelare la salute prevenendo il pericolo di danni deterministici grazie al rispetto dei valori soglia, e limitando le conseguenze dei danni stocastici mediante misure specifiche adeguate.

A questo fine, il datore di lavoro ha principalmente la responsabilità di:

  • nominare un esperto qualificato, addetto alla sorveglianza fisica, e un medico autorizzato (o competente), addetto alla sorveglianza medica, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), fornendo a ciascuno di essi il sostegno e le informazioni di cui hanno necessità ai fini dello svolgimento delle rispettive mansioni;
  • redigere un documento sui rischi, sul loro trattamento e su provvedimenti e disposizioni di protezione da adottare relativamente all’esposizione alle radiazioni, sulla base della valutazione, della dichiarazione e della verifica effettuate dagli addetti alla sorveglianza;
  • selezionare dirigenti e preposti che, a loro volta, lo devono supportare nel corretto adeguamento agli adempimenti previsti dalle normative vigenti e nel reiterato controllo dello stesso (con cadenze periodiche);
  • ottenere in via preventiva ogni autorizzazione richiesta dalla legge relativamente all’attività lavorativa in situazione di rischio di radiazioni ionizzanti;
  • effettuare controlli sull’operato di esperti qualificati, medici competenti e altri addetti al settore sanitario o di sorveglianza, in particolare per quanto riguarda la documentazione che essi hanno l’obbligo di redigere;
  • conservare i suddetti documenti e trasmetterli a tutti gli organismi competenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del D. Lgs. 230/95, i datori di lavoro, coadiuvati da dirigenti e preposti, hanno l’obbligo di:

  • provvedere alla classificazione dei lavoratori nelle categorie di rischio e di tutela previste dalla normativa;
  • individuare gli ambienti, le aree e gli impianti dei luoghi di lavoro in cui vi siano rischi specifici di contaminazione da radiazioni, per delimitarli mediante un’apposita segnalazione che illustri il tipo di sorgente radioattiva e la natura dei fattori di rischio connessi;
  • predisporre tutte le norme interne di protezione e sicurezza, nonché di gestione dell’emergenza;
  • rendere pubbliche ai lavoratori, in particolare nelle zone controllate, delle copie delle norme interne, nonché i risultati delle valutazioni di dose stabilite dall’esperto qualificato;
  • garantire ai lavoratori gli opportuni mezzi e attrezzature di sorveglianza dosimetrica, e fornire loro tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) relativi al tipo di rischio cui devono inevitabilmente sottoporsi;
  • assicurare la formazione dei lavoratori offrendo loro introduzioni, istruzioni e indicazioni in tema di radioprotezione, sicurezza sanitaria professionale, modalità di lavoro in ambiente protetto, norme interne stabilite dal datore di lavoro, mezzi di sorveglianza dosimetrica e strumenti di protezione.