Quando bar e ristoranti possono diventare luoghi di intrattenimento e pubblico spettacolo?
A seguito della tragedia di Capodanno a Crans Montana ci si è dovuti chiedere se ci fossero dei criteri, e quali fossero, per classificare un locale come “luogo di intrattenimento” o di “pubblico spettacolo” e conseguentemente l’assoggettamento al D.P.R. 151\2011.
È importante la distinzione, tra attività definite come “bar e ristoranti” da quelle di “pubblico spettacolo o intrattenimento”, a causa delle stringenti norme di prevenzione incendi a cui sono assoggettate queste ultime. Questa distinzione è rimarcata nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 674 del 15-01-2026 in materia di antincendio, che fornisce linee guida univoche per la classificazione e differenziazione delle varie attività.
Bar e ristoranti sono quelle attività che fanno della somministrazione di cibo e bevande la loro occupazione principale. Possono essere presenti anche altre attività di carattere accessorio (es: musica dal vivo, accompagnamento musicale, karaoke) purché non abbiano carattere di prevalenza rispetto alla somministrazione.
Secondo l’interpretazione fornita dalla circolare significa che:
- Non possono essere presenti sale adibite esclusivamente all’attività di spettacolo\musica
- La capienza della sala non deve superare le 100 persone
- Non vengano attuate rimodulazioni degli spazi e\o degli impianti del locale per favorire attività di ballo, di musica dal vivo o di spettacolo.
Luoghi di intrattenimento o pubblico spettacolo hanno come occupazione principale lo spettacolo, il ballo o la musica dal vivo. Data la loro natura di luoghi particolarmente affollati, essi sono sottoposti ad una serie di adempimenti ed obblighi al fine di tutelare la salute e sicurezza degli avventori e dei lavoratori. In particolare, risulta imprescindibile il rispetto delle normative antincendio e di pubblica sicurezza:
- verifica dell’agibilità ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931)
- DM 19 agosto 1996 in merito alla prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo
- DM 22 novembre 2022 riguardo la “regola tecnica verticale V.15 del codice di prevenzione incendi”
- P.R 1° agosto 2011 n.151-Allegato I -Attività N.65 per locali di pubblico spettacolo o intrattenimento con capienza superiore a 100 persone o superficie superiore a 200m2
È importante sottolineare che mentre nel documento di valutazione del rischio (DVR) debbano essere indicati tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, nella valutazione del rischio incendio e nel piano di emergenza, devono essere considerate tutte le persone presenti all’interno dell’attività.
Questa distinzione normativa è importante per chiarire ruoli e responsabilità all’interno delle attività e comprendere le diverse necessità di documentazione riguardo la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La circolare ha voluto mettere dei punti fermi in modo tale da qualificare alcune tipologie di attività come “pubblico spettacolo o intrattenimento”. In questo modo si evita l’incertezza o l’interpretazione sulla classificazione delle attività.
Il Ministero dell’Interno ha fatto sapere che su tutto il territorio nazionale verranno intensificati i controlli per verificare il rispetto della normativa antincendio ed evitare situazioni di pericolo per lavoratori e avventori di bar, ristoranti e luoghi di spettacolo o in generale delle attività più affollate.
