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Quali sono le principali norme che riguardano gli apparecchi di sollevamento ?

Norme di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto ai sensi del D.P.R. 547/55.

l’installazione dell’apparecchio deve essere notificata all’ente preposto per le verifiche periodiche
gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg  devono essere dotati di libretto su cui riportare gli esiti delle verifiche
deve essere indicata sul mezzo la massima portata ammissibile, quando la portata varia in relazione alla posizione del carico apposita targa deve indicare l’entità del carico ammissibile
i ganci devono portare incisa o in rilievo la portata massima
i ganci devono avere dispositivi di chiusura dell’imbocco o essere conformati con profilo UNI
i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo
in caso d’interruzione dell’energia d’azionamento devono essere presenti dispositivi che provochino l’arresto automatico
gli apparecchi con tamburi di avvolgimento e pulegge di frizione devono avere
– dispositivo di arresto automatico di fine corsa
– dispositivo antiscarrucolamento
funi e catene devono essere sottoposti a verifica trimestrale; tale verifica deve essere effettuata a cura della ditta per mezzo di personale qualificato e deve essere riportata (datata e firmata) nell’apposita parte del libretto dell’apparecchio o su fogli conformi
le estremità libere delle funi, sia metalliche sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari
l’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico
i posti di manovra dei mezzi devono permettere la perfetta visibilità in tutta la zona di azione del mezzo
gli organi di comando devono portare la chiara indicazione delle manovre ed essere protetti contro l’avviamento accidentale
le modalità di impegno degli apparecchi e di esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili
le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo; se tale passaggio non si può evitare le manovre devono essere preannunciate con segnalazioni
gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 chilogrammi devono essere sottoposti a verifica, una volta all’anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori
in caso di sostituzione delle funi si devono rispettare i rapporti tra i diametri delle funi e quelle dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento e avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
gli elevatori a motore devono funzionare a motore innestato anche nella discesa
devono essere collegati elettricamente a terra

Norme di buona tecnica

nei casi in cui la caratteristica costruttiva del carico rende difficile la valutazione del peso è opportuno inserire un dispositivo limitatore di sforzo che impedisca il sollevamento di carichi superiori alla portata. Il limitatore può funzionare per:
– semplice indicazione del carico sollevato
– microcontatti con segnalazioni acustiche e luminose
– disinserimento dei motori di sollevamento
uso di redance per la protezione della parte interna delle asole
utilizzo, quando il carico presenta spigoli taglienti, di apposite sagome metalliche di protezione per ridurre le sollecitazioni concentrate sulla fune

Carri ponte

i piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l’accesso al carro ponte e per altre esigenze devono essere percorribili e provvisti di corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e a una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte. Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.
i mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati
oltre ai mezzi di arresto indicati prima (respingenti) devono essere provvisti di dispositivo agente sull’apparato motore per l’arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa

Funi, catene e ganci

Le funi e le catene di nuovo acquisto devono essere accompagnate da un certificato di garanzia della ditta fornitrice unitamente al certificato di collaudo della fune o della catena, rilasciato dalla Casa costruttrice o da un laboratorio qualificato.
Inoltre il D.P.R. del 21 luglio 1982, n.673 stabilisce che le funi metalliche, le catene e i ganci di sollevamento di nuovo acquisto per essere immessi sul mercato devono riportare un contrassegno e l’attestazione conformi alle disposizioni stabilite dal decreto. Il contrassegno deve contenere:
a)     il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
b)     gli estremi della relativa attestazione. Gli elementi di cui alla precedente lettera a) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell’impresa, purchè siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

All’atto dell’offerta e della vendita al consumatore diretto le attestazioni e i contrassegni previsti devono essere espressi in lingua italiana. Il contrassegno deve essere apposto su ogni fune metallica o su un tratto di catena o su ogni gancio.