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Quali sono i principali soggetti che possono intervenire in un contratto di appalto alla luce dell’art. 7 del D.lgs. 626/94?

L’art. 7 del D.Lgs 626/94, nel caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. Questi obblighi possono essere riassunti in:

requisiti tecnico-professionali (dell’appaltatore e/o del subappaltatore, comma 1 punto a);
informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente, comma 1 punto b);
cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del datore di lavoro committente (comma 3).

In questo contesto il concetto di “requisito tecnico-professionale” e “coordinamento della prevenzione”, oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali legati all’affidamento di lavori all’interno dell’azienda, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.
Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati:

appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione;
appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri;
subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri;
lavoratore autonomo o prestatore d’opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro.Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta.
lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art.3 DPR 547/55, art.3 DPR 303/56).
lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

l’oggetto dell’opera da compiere,
le modalità di esecuzione,
i mezzi d’opera,
le responsabilità,
l’organizzazione del sistema produttivo,
le prerogative e gli obblighi.

Quando l’opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull’appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell’opera che va ad seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

appalto scorporato: è il caso in cui l’opera viene eseguita all’interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest’ultimo. Questo contratto si realizza quando l’opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell’arte, occorre richiedere l’intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).
contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra persona fisica o giuridica” a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).