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Quali sono gli obblighi concernenti la sicurezza degli studenti stagisti?

Frequentemente gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, sono avviati presso Datori di Lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Per questi “studenti in stage” la figura del datore di Lavoro è da individuarsi nella struttura organizzativa ospitante; in altre parole, gli stagisti devono essere equiparati ai lavoratori delle aziende ove svolgono lo stage e, pertanto, operano sotto la responsabilità e la vigilanza dell’azienda ospitante (art.2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 626/94).

Sarà quest’ultima, dunque, a dover garantire, alla luce della specificità della mansione, l’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza anche nei confronti degli stagisti, fornendo loro:
– adeguata informazione e formazione (si veda in particolare l’art. 21 D.Lgs. 626/94);
– i dispositivi di protezione individuali necessari;
– la sorveglianza sanitaria laddove prevista dalla legge.

Oltre a tali obblighi, l’azienda ospitante ha in carico l’assistenza-sorveglianza da parte del tutor aziendale, che è una persona esperta anche in materia di sicurezza.

Infatti, in base all’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 626/1994 “sono equiparati (ai lavoratori) … gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.” Dalla lettura di tale definizione è chiaro che gli studenti in stage e gli studenti nei laboratori  scolastici, pur essendo sempre e comunque equiparati ai lavoratori, subiscono un inquadramento organizzativo differente. I secondi, infatti, sono equiparati ai lavoratori della scuola o istituto professionale e dunque il datore di lavoro non può che essere il preside, ovvero il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Gli studenti in stage, invece, sono “avviati presso datori di lavoro”: ciò significa che la figura del datore di lavoro è da individuarsi nella struttura organizzativa ospitante. In altre parole, gli stagisti devono essere equiparati ai lavoratori delle aziende ove svolgono lo stage e pertanto operano sotto la responsabilità e la vigilanza dell’azienda ospitante. Sarà quest’ultima, dunque, a dover garantire, alla luce della specificità della mansione l’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza anche nei confronti degli stagisti fornendo loro adeguata informazione e formazione (si veda in particolare l’art. 21 D. Lgs. 626/1994), i dispositivi di protezione individuale se necessari, la sorveglianza sanitaria specifica laddove prevista dalla legge, oltre che l’assistenza-sorveglianza del tutor aziendale quale persona esperta anche in materia di sicurezza.