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Quale figura può essere nominata datore di lavoro secondo il D.lgs. 626/94 nei comuni con meno di 10.000 abitanti?

Art. 2 comma B D.lgs. 626/94:

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’ impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

La circolare n.3/1996  chiarisce come individuare il datore di lavoro nell’ente locale.

Dal D.lgs. 626/94 e dalla circolare risulta che il datore di lavoro nel caso di comuni con meno di 10.000 abitanti può essere:

il dirigente al quale spettano i poteri di gestione;
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
l’assessore competente per materia;
l’intera giunta comunale.