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Procedure Verifiche Periodiche Attrezzature

1. Quali sono le attrezzature soggette a verifica periodica?

Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche, volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/08 art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.

Il Decreto Ministeriale 11/04/2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

Per comodità vengono suddivise in 3 macrocategorie:

  • Attrezzature per Sollevamento Cose:

In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.

  • Attrezzature per Sollevamento Persone:

È il caso di piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.

  • Attrezzature a pressione:

Per quest’ultima categoria si fa riferimento a generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

Il decreto individua dunque le modalità per l’abilitazione dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione di verifica si possono avvalere, e che verranno iscritti in un apposito elenco costituito presso l’Inail, le ASL o su base regionale. Si deduce quindi che come per l’effettuazione della verifica impianto messa a terra (cadenza biennale o quinquennale) qualora gli enti pubblici preposti non riescono a rispettare i tempi definiti dal decreto, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati nell’elenco.

2. Chi può effettuare le verifiche e cosa occorre?

Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’INAIL territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al         datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.

L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi


3. Come richiedere la verifica?

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’INAIL. Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail diviso per Regione di appartenenza.

Si passa poi alle varie verifiche periodiche.

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro incarica per l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, alla ASL competente per territorio o a un soggetto abilitato, pubblico o privato, tra quelli iscritti nell’elenco regionale.


4.     Chi deve eseguire i controlli di manutenzione

Secondo l’Allegato II del D.M. 11/04/2011 che definisce i requisiti degli entri di controllo, le verifiche devono essere eseguite da un tecnico competente, ciò significa personale in possesso delle conoscenze adeguate a rilevare anomalie o a dichiarare l’assenza di condizioni di sicurezza relativamente alle attrezzature

Gli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di provvedere al controllo di tutte le attrezzature presenti in azienda e rientranti nell’Allegato VII del Decreto Legislativo 81/2018.

Occorre tenere presente la suddivisione tra:

  • Attrezzature nuove e non ancora immatricolate
    Nel caso di acquisto di un’attrezzatura di lavoro rientrante nell’elenco previsto dalla norma, il datore di lavoro deve comunicare all’ufficio INAIL competente la messa in servizio della stessa, allegando la Dichiarazione CE di Conformità della macchina e seguendo lo scrupoloso iter successivo.
  • Attrezzature già immatricolate
    Se le attrezzature presentano già il numero di matricola INAIL e relativa scheda tecnica o libretto, il datore di lavoro – secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII – dovrà richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica periodica successiva.
  • Attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni
    Per le attrezzature con più di 20 anni il datore di lavoro è tenuto a sottoporle a un’indagine supplementare al fine di individuare eventuali vizi, difetti o anomalie creatisi nel corso degli anni o a seguito di usura.


5. A che serve il Portale CIVA? Come utilizzarlo al meglio

La legge pone in capo al datore di lavoro una serie di precisi obblighi relativamente alla certificazione e verifica di impianti e apparecchiature. CIVA è il sistema online messo a disposizione dall’INAIL per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi (Ascensori e Montacarichi da cantiere, Attrezzature di Sollevamento, Impianti di Messa a Terra e Protezione dalle Scariche Atmosferiche, Apparecchi a pressione e Impianti di Riscaldamento). Lo scopo è digitalizzare la banca dati e facilitare lo scambio di informazioni tra le imprese e l’INAIL.

A mano a mano che vengono implementati i servizi di certificazione e verifica gestibili attraverso CIVA, le imprese non possono più ricorrere alle modalità tradizionali per la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, ma devono appunto ricorrere all’applicativo CIVA.

È tuttavia possibile delegare un consulente esterno per la gestione online delle pratiche.

Attualmente i servizi di certificazione e verifica gestibili per via telematica attraverso l’applicativo CIVA sono i seguenti:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche

L’INAIL, attraverso le attività di certificazione e verifica svolte a livello centrale dal competente Dipartimento scientifico e dalle Unità operative territoriali, garantisce la sicurezza di macchine, apparecchi e impianti utilizzati nei luoghi di lavoro.

I servizi più significativi, relativi a impianti e attrezzature dei settori Ascensori e Montacarichi da cantiere, Attrezzature di Sollevamento, Impianti di Messa a Terra e Protezione dalle Scariche Atmosferiche, Apparecchi a Pressione e Impianti di Riscaldamento, devono essere richiesti utilizzando l’applicativo “CIVA” (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi).

Dal 1° luglio 2022 sono accessibili online sul portale INAIL i nuovi servizi del settore apparecchi a pressione, che consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulenti per le attrezzature e impianti, installatori, etc.) di richiedere prestazioni di tarature valvole, scorrimento viscoso, omologazione attrezzature con parti elettriche attive, approvazione generatori modulari, prova manichette GPL, revisione recipienti di trasporto gas (vecchio parco).

I corsi di formazione per aziende sono essenziali per potenziare le competenze dei dipendenti, stimolare l’innovazione e mantenere un alto standard competitivo. Attraverso questi programmi, le aziende possono affrontare le sfide del mercato moderno, garantendo crescita e sviluppo sostenibile.