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Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Il D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09 prevedeva che le aziende con meno di 10 lavoratori potessero effettuare l’autocertificazione dei rischi entro il 30 Giugno 2012.

Dal 1 Luglio 2012 sarebbe entrato in vigore:
– l’obbligo della valutazione dei rischi anche tramite procedure standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori;
– la possibilità anche per aziende fino a 50 lavoratori di avvalersi della valutazione dei rischi mediante procedure standardizzate.

Le aziende ad elevati rischi non potevano avvalersi delle procedure standardizzate.

Tali procedure dovevano essere realizzate e approvate dalla commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08.

Il Decreto Legge n.57 del 12/05/12

 

Il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 ha prorogato al 31/12/2012 le scadenze di Giugno.
Le procedure standardizzate dovranno poi essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate con Decreto Ministeriale. Al momento è presente solo una bozza del documento da approvare.

Tali procedure si applicano a:
– aziende fino a 10 lavoratori che devono usare le procedure standardizzate al posto dell’autocertificazione (art. 29 comma 5, D.Lgs.. 81/08 s.m.i.) escluse le aziende di cui all’art. 31 comma 6, lettere:
a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i.;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.Lgs.. 17 marzo 1995, n.230 s.m.i.;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

– aziende fino a 50 lavoratori che possono usare le procedure standardizzate al posto della valutazione dei rischi (art. 29 comma 6, D.Lgs.. 81/08 s.m.i.) escluse le aziende di cui all’art. 31 comma 6, lettere a, b, c, d) (vedi sopra) e le aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto (art. 29 comma 7).

Per quanto concerne il settore dei cantieri temporanei e mobili (titolo IV D.Lgs.. 81/08), tale settore era stato escluso dal campo di applicazione dell’autocertificazione per le aziende con meno di 50 lavoratori.

Il D.Lgs. 106/09 ha rimosso tale esclusione. Pertanto ad oggi le aziende con meno di 50 lavoratori appartenenti al titolo IV D.Lgs.. 81/08 possono adottare le procedure standardizzate purché non espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.

 

Responsabilità

 

Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi sulla base della procedura standardizzata coinvolgendo, così come previsto dal Titolo I Capo III del D.Lgs.. 81/08 s.m.i.,:
– nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel programma d’attuazione e nell’elaborazione e l’aggiornamento del documento: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, i Lavoratori, eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali
– nell’attuazione e gestione del programma: il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, i dirigenti, i preposti, i lavoratori
– nella verifica dell’attuazione del programma: il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, i dirigenti, i preposti, i lavoratori.

Struttura delle procedure standardizzate (ai sensi dell’art.6, comma 8 lettera f) e dell’art.29, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 

 

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi secondo la bozza del documento da approvare sono composte da moduli (disponibili e gestibili anche in formato elettronico) che comprendono:
– Modulo 1.1: descrizione generale dell’azienda, comprendente i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);
– Modulo 1.2: descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni (devono essere analizzate tutte le attività, incluse quelle di manutenzione, pulizia, riparazione, ecc);
– Modulo 2: individuazione dei pericoli presenti in azienda (sotto forma di tabella precompilata dove è possibile evidenziare il pericolo presente). Pericoli non presenti nel modulo 2 possono essere aggiunti in coda alla tabella.
– Modulo 3: valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Tale modulo permette di documentare in sintesi la valutazione dei rischi, le misure attuate e il programma di miglioramento. Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”. Esso riporta le aree/reparti/luoghi di lavoro, le corrispondenti mansioni (individuate nel modulo 1.2) ed i pericoli correlati (individuati nel modulo 2).

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, impiegando le metodiche e i criteri più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, considerando i principi generali di tutela previsti dall’art.15 del D.Lgs.. 81/08 s.m.i.

In relazione al pericolo specifico individuato bisogna poi indicare le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e addestramento).

Infine si definiscono le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

»bozza delle procedure standardizzate e relativi moduli