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Primi chiarimenti sul Comitato aziendale per il contrasto al Covid-19: ciascuna unità produttiva locale ne è tenuta alla nomina

Con provvedimento del 2 luglio 2020 il Tribunale di Treviso ha fornito le prime indicazione sulla portata applicativa dell’art. 13 del Protocollo Condiviso.

L’art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro prevede la costituzione per ogni azienda di: “[…] un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”.

La funzione del Comitato è fare in modo che il Protocollo Aziendale sia aggiornato periodicamente, a fronte del mutare dell’emergenza sanitaria.

La norma non chiarisce se sia necessaria la costituzione di più Comitati in caso di aziende con più unità produttive locali.

Con sentenza n. 2571, del 7 luglio 2020, il Tribunale di Treviso ha chiarito l’interpretazione dell’obbligo in capo al datore di lavoro di costituzione del Comitato in caso di più unità produttive della stessa impresa.

Il provvedimento originava dalla contestazione da parte di un’organizzazione sindacale dell’omessa costituzione del Comitato presso una specifica unità produttiva locale e della mancata presenza nell’organismo delle RSA e RLS del sindacato.

La Società si difendeva affermando la non necessarietà dell’adempimento e l’obbligatorietà di un unico Comitato centrale. Inoltre, affermava che l’adempimento non fosse cogente, non essendo il Protocollo una fonte del diritto vincolante e non avendo il Protocollo previsto la necessità di comitati specifici per ogni singola unità produttiva.

L’autorità giudicante ha così giustificato la propria decisione: “[…] la pandemia ha avuto, ed ha, una diffusione ed una intensità ampiamente irregolare sul territorio italiano da cui la indispensabilità di risposte differenziate a seconda dei bisogni prescritta letteralmente dal Protocollo […].

Ne deriva la piena ragionevolezza della – peraltro letterale – interpretazione per la quale per costituzione “in azienda” del Comitato di controllo sull’attuazione del protocollo con la partecipazione di RSA e RLS è da intendersi la costituzione nella specifica realtà territoriale ed ambientale ove il lavoro dell’azienda datrice viene svolto, in quanto luogo dove si manifestano le concrete e specifiche esigenze da monitorare, attenzionare, risolvere in modo condiviso e con il contributo dell’esperienza di persone che lavorano in quello specifico ambiente di lavoro e in particolare degli RLS e RLST, come il Protocollo si esprime.

Sono, pertanto, le specifiche esigenze di ciascuna unità produttiva locale a giustificare la nomina di un proprio Comitato di riferimento.