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Prevenzione incendi nelle autorimesse di superficie superiore a 300 m2

autorimesseÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°52 del 3 marzo 2017 il Decreto 21 Febbraio 2017, che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, dunque il 02/04/2017.

Il Decreto è composto da 4 articoli, con l’integrazione del capitolo V.6 (Regole Tecniche Verticali), che va a modificare l’allegato I, sezione V, del Decreto del Ministro dell’interno del 3 Agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), contenente le regole tecniche di prevenzione incendi inerenti attività di autorimessa.

Si fa riferimento alle attività di autorimesse, pubbliche e private, aventi superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, come da Allegato I, numero 75, del Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n°151.

Seguendo il punto V.6.1 della nuova regola tecnica, non rientrano in tale ambito:

  1. Le aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento;
  2. Spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area.

Nel dettaglio, la regola tecnica verticale (RTV V.6) riporta indicazioni su:
– La classificazione delle autorimesse (in relazione alla tipologia di servizio, alla superficie, alle “quote massima e minima dei piani”(h), alla classificazione delle diverse aree;
– I profili di rischio;
– La strategia antincendio;
– La reazione al fuoco;
– La resistenza al fuoco;
– La compartimentazione;
– Le vie di esodo;
– La gestione sicurezza antincendio;
– Il controllo dell’incendio;
– Il controllo di fumo e calore;
– La sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio;
– La valutazione del rischio di esplosione;
– Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio.

Secondo l’articolo 2, comma 2, le norme tecniche possono essere utilizzate in alternativa a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 1° Febbraio 1986 (Norme antincendio per costruzione ed esercizio di autorimesse e simili) ed al Decreto del Ministro dell’Interno del 22 Novembre 2002.