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Preposto: ruolo, nomina, responsabilità e sanzioni

preposto2Il preposto è una figura centrale nel sistema di prevenzione, una vera e propria “sentinella della sicurezza” sul campo che assicura l’attuazione delle direttive aziendali e il rispetto quotidiano delle regole.

In questo articolo sono riportate informazioni in merito a obblighi pratici, responsabilità operative e sanzioni, con risposte a dubbi normativi e organizzativi per le imprese.

Chi è il preposto?

Il termine preposto indica la persona che, in virtù di competenze e poteri conferiti dall’organizzazione aziendale, sovrintende e vigila sull’attività lavorativa. La definizione normativa (art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 evidenzia che il preposto “sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive” e ne controlla l’esecuzione, esercitando un “funzionale potere di iniziativa“. In sostanza, il preposto verifica che i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza, segnala rischi e applica le direttive del datore di lavoro.

Il preposto è dunque il primo percettore/ricettore dei possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Egli deve far applicare le misure di prevenzione e protezione individuate e indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, intervenendo con le proprie direttive a impartire le cautele da osservare, riportando al dirigente o al datore di lavoro eventuali condizioni di pericolo per il personale dipendente, in modo da assicurare ai lavoratori la massima tutela.

Per fornire un esempio pratico: un caposquadra in produzione, un responsabile di cantiere, un capo reparto in un laboratorio, un capo officina o un sorvegliante sono figure professionali che possono svolgere il ruolo di preposto. Non occorre una qualifica dirigenziale formale; conta la funzione svolta sul luogo di lavoro e la capacità di esercitare attività di vigilanza.

In termini di requisiti, sono determinanti competenze professionali adeguate e poteri gerarchici e funzionali sufficienti a far rispettare le misure di sicurezza.

Quando la nomina del preposto è obbligatoria

A seguito delle recenti riforme del Testo Unico (introdotte dalla Legge 215/2021), l’individuazione dei preposti non è più una facoltà discrezionale del datore di lavoro, ma costituisce un obbligo di legge tassativo (art. 18, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/08). La normativa impone infatti di individuare formalmente i soggetti incaricati di sovrintendere e vigilare sull’attività lavorativa, fatta eccezione per i soli casi in cui sia lo stesso datore di lavoro a svolgere direttamente e costantemente la supervisione sul campo.

L’obbligo di formalizzare questa figura si fa ancora più stringente e operativo nei contesti aziendali complessi, caratterizzati da turnazioni, reparti articolati, cantieri temporanei o mobili, lavorazioni in quota, utilizzo di macchinari pericolosi o esposizione ad agenti chimici e biologici. Diventa inoltre indispensabile in tutte quelle realtà dislocate su più aree o sedi periferiche, dove il datore di lavoro non può esercitare un controllo diretto e costante.

La mancata individuazione formale del preposto, o un’attribuzione ambigua dei relativi compiti di supervisione, espone il datore di lavoro e i dirigenti a severe sanzioni penali e amministrative. Per garantire una solida tutela organizzativa e legale, è pertanto fondamentale mappare accuratamente l’organigramma della sicurezza, formalizzando per iscritto l’incarico a chi, di fatto, esercita già funzioni di coordinamento e controllo operativo sui colleghi, e assicurando loro la necessaria formazione e i poteri funzionali richiesti dal ruolo.

Come si nomina il preposto in azienda

A seguito delle recenti riforme del Testo Unico (introdotte dalla Legge 215/2021), l’individuazione dei preposti non è più una facoltà discrezionale del datore di lavoro, ma costituisce un obbligo di legge tassativo (art. 18, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/08). La normativa impone infatti di individuare formalmente i soggetti incaricati di sovrintendere e vigilare sull’attività lavorativa, fatta eccezione per i soli casi in cui sia lo stesso datore di lavoro a svolgere direttamente e costantemente la supervisione sul campo.

L’obbligo di formalizzare questa figura si fa ancora più stringente e operativo nei contesti aziendali complessi, caratterizzati da turnazioni, reparti articolati, cantieri temporanei o mobili, lavorazioni in quota, utilizzo di macchinari pericolosi o esposizione ad agenti chimici e biologici. Diventa inoltre indispensabile in tutte quelle realtà dislocate su più aree o sedi periferiche, dove il datore di lavoro non può esercitare un controllo diretto e costante.

La mancata individuazione formale del preposto, o un’attribuzione ambigua dei relativi compiti di supervisione, espone il datore di lavoro e i dirigenti a severe sanzioni penali e amministrative. Per garantire una solida tutela organizzativa e legale, è pertanto fondamentale mappare accuratamente l’organigramma della sicurezza, formalizzando per iscritto l’incarico a chi, di fatto, esercita già funzioni di coordinamento e controllo operativo sui colleghi, e assicurando loro la necessaria formazione e i poteri funzionali richiesti dal ruolo.

Compiti, responsabilità e differenze con dirigente e datore di lavoro

I compiti del preposto riguardano principalmente la vigilanza quotidiana: controllare il costante rispetto delle procedure di sicurezza, interrompere le attività pericolose in caso di emergenza, segnalare tempestivamente le non conformità e garantire che i lavoratori applichino le istruzioni ricevute. L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 elenca dettagliatamente i suoi doveri, tra cui spiccano, l’obbligo di richiedere l’osservanza delle misure di sicurezza, assicurare che accedano alle aree a rischio solo i lavoratori autorizzati e fornire le necessarie istruzioni operative.

Le principali responsabilità operative includono:

  • monitorare l’applicazione delle misure di prevenzione;
  • fermare lavori in presenza di pericolo grave e imminente e richiedere il ripristino delle condizioni di sicurezza;
  • segnalare al datore di lavoro o al dirigente le carenze di sicurezza e le non conformità riscontrate;
  • verificare l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di protezione collettiva;
  • consentire l’accesso alle aree a rischio solo a personale autorizzato, facendo rispettare le procedure;
  • informare e istruire i lavoratori sui rischi specifici e sulle procedure di lavoro sicuro.

Rispetto al dirigente e al datore di lavoro la differenza è di scala e poteri. Il datore di lavoro ha la responsabilità ultima della salute e sicurezza aziendale, definisce le risorse e le politiche. Il dirigente esercita funzioni di direzione con poteri organizzativi e decisionali su più aree. Il preposto agisce sul piano operativo, con autonomia limitata ai poteri di vigilanza assegnati e senza poteri di spesa: è l’“occhio sul campo” che vigila sull’esecuzione delle attività e interviene tempestivamente. Le linee di competenza devono essere chiare per evitare sovrapposizioni e vuoti di responsabilità.

Formazione obbligatoria e possibilità di rifiutare la nomina

Il preposto è destinatario di formazione specifica prevista dalla normativa sulla sicurezza. I contenuti minimi comprendono conoscenze sui rischi relativi alle mansioni, sulle misure di prevenzione e protezione, sulle procedure aziendali e sui diritti e doveri dei lavoratori.

È previsto un aggiornamento periodico per mantenere competenze adeguate rispetto all’evoluzione dei rischi e delle tecnologie. In applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, la formazione aggiuntiva per i preposti ha una durata minima di 12 ore con aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni. La formazione ha finalità pratica: rendere il preposto capace di riconoscere situazioni pericolose, applicare le procedure e comunicare efficacemente con i lavoratori e il datore di lavoro.

Dal punto di vista contrattuale, il lavoratore non può rifiutare arbitrariamente l’individuazione nel ruolo di preposto. L’assegnazione dei compiti di vigilanza rientra nel legittimo potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad adempiere, a condizione che l’incarico sia coerente con il suo inquadramento professionale e con le mansioni effettivamente svolte, e che l’azienda gli fornisca tempestivamente la formazione obbligatoria prevista dalla legge. Un rifiuto ingiustificato a svolgere le funzioni di supervisione costituisce una violazione dei doveri del lavoratore (art. 20 D.Lgs. 81/08) e può comportare severe conseguenze disciplinari.

Va inoltre ricordato che, in virtù del principio di effettività, se il lavoratore esercita già nei fatti poteri di supervisione (es. caposquadra, capo officina, capo cantiere), la mancata firma della lettera di incarico o il disaccordo formale non eliminano in alcun modo le responsabilità penali e civili connesse al ruolo in caso di infortunio. Qualora il lavoratore riscontri invece carenze oggettive nelle condizioni di sicurezza o una totale assenza della formazione necessaria, il suo dovere non è il “rifiuto” della nomina, bensì l’immediata segnalazione formale al datore di lavoro affinché l’azienda intervenga tempestivamente per sanare le criticità strutturali.

Sanzioni e responsabilità penale del preposto in caso di infortunio

La violazione dei doveri di vigilanza sul campo non costituisce un semplice illecito burocratico, ma configura una responsabilità di natura penale (reato contravvenzionale). L’articolo 56 del D.Lgs. 81/08 punisce infatti l’omissione dei compiti di controllo con sanzioni detentive o pecuniarie alternative. In particolare, per le inadempienze più gravi – quali la mancata vigilanza sull’osservanza delle procedure e sull’uso dei DPI, oppure l’omessa interruzione delle attività in caso di pericolo grave e imminente – il preposto rischia l’arresto fino a due mesi o l’ammenda (da circa 500 a oltre 1.500 euro, a seconda della specifica fattispecie e delle rivalutazioni vigenti). Per violazioni di minore entità, come la mancata segnalazione di deficienze strutturali non urgenti, la pena prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 245 a 983 euro.

È importante distinguere tra diverse fattispecie:

  • la responsabilità omissiva: si verifica quando il preposto non adempie al proprio dovere di sorveglianza e tollera prassi lavorative scorrette o non segnala situazioni di rischio palese;
  • il concorso di responsabilità: emerge tipicamente in sede giudiziaria a seguito di un infortunio, qualora più soggetti (datore di lavoro per carenze strutturali, dirigente per scelte organizzative e preposto per mancato controllo operativo) abbiano cooperato colposamente nel determinare l’evento dannoso.

La cosiddetta posizione di garanzia attribuisce al preposto un obbligo specifico di protezione della sicurezza dei lavoratori nei limiti del reparto o delle mansioni assegnate. Tale obbligo determina una responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo se la sua omissione è causa diretta dell’infortunio, ma la giurisprudenza ribadisce che essa non può mai estendersi oltre i poteri gerarchici, funzionali e di intervento effettivamente conferiti dall’organizzazione aziendale.

Domande Frequenti

Quando è obbligatoria la nomina del preposto?

L’individuazione del preposto è un obbligo tassativo in tutte le aziende in cui vi siano attività lavorative che richiedono un controllo operativo e la supervisione diretta da parte di una figura di coordinamento. L’unica eccezione si verifica quando il datore di lavoro sovrintende direttamente e costantemente di persona a tutte le lavorazioni sul campo.

Quali sono i compiti e le responsabilità del preposto sul luogo di lavoro?

Il preposto sovrintende alle attività, vigila sull’osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali da parte dei lavoratori, verifica l’uso corretto dei DPI, segnala le anomalie e ha il preciso dovere di intervenire tempestivamente per interrompere le attività pericolose in caso di pericolo grave e imminente.

Quali sanzioni rischia il preposto in caso di mancata vigilanza o infortunio?

L’omissione dei doveri di vigilanza configura un reato penale contravvenzionale, punito dall’art. 56 del D.Lgs. 81/08 con l’arresto o l’ammenda. Qualora la mancata vigilanza causi direttamente un infortunio o una malattia professionale, il preposto risponde in sede penale per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo. In tale contesto, la presenza di una chiara documentazione scritta su nomine, formazione e segnalazioni effettuate è l’elemento cardine per la difesa legale.

Il preposto può essere anche esterno all’azienda?

No, il preposto deve essere obbligatoriamente una figura interna all’organizzazione aziendale (un lavoratore dipendente, un caposquadra, un socio lavoratore). Per definizione e natura giuridica, deve far parte della struttura operativa dell’unità produttiva per poter esercitare quel potere gerarchico e funzionale necessario a sovrintendere al lavoro altrui.

Che obbligo ha il preposto nei confronti del RSPP?

Il preposto non ha un legame gerarchico né obblighi di rendicontazione diretti verso l’RSPP, che riveste un ruolo di mero consulente tecnico. Il preposto è tenuto a segnalare le condizioni di rischio e le deficienze di mezzi strutturali al datore di lavoro o al dirigente; spetterà poi a questi ultimi coinvolgere l’RSPP per l’aggiornamento della valutazione dei rischi.

Quali sono le sanzioni per la mancata nomina del preposto?

La mancata individuazione formale del preposto costituisce un reato penale a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, punito ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Come si fa la nomina del preposto?

Per garantire la piena conformità alle richieste degli organi di vigilanza e dimostrare l’adempimento dell’obbligo di individuazione, la designazione deve essere formalizzata per iscritto tramite una lettera di incarico dettagliata e controfirmata per accettazione, oppure esplicitata in modo inequivocabile nell’organigramma della sicurezza integrato nel DVR aziendale.