Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Più e-learning nella bozza di revisione degli Accordi Stato Regioni per la formazione

squirrel-elearningLa formazione in modalità e-learning è un metodologia formativa interattiva che utilizza la rete internet come canale di comunicazione utilizzando una piattaforma informatica online che consenta, a chi viene formato, di interagire con un docente, un tutor e/o con altri partecipanti al corso online.

Un modello formativo che ha ottenuto il riconoscimento della sua utilità da parte di vari enti (a partire dallo stesso INAIL) e ha avuto in questi anni una continua valorizzazione normativa, come presentato recentemente con il “ Progetto Sofia: Flessibilità ed efficacia delle piattaforme informatiche dedicate alla formazione a distanza” e in precedenza con la diffusione del factsheet “ Andragogia in e-learning per la formazione alla sicurezza dei lavoratori”.

Parliamo di e-learning facendo riferimento al contenuto della bozza del testo di revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006: questo testo riscrive il vecchio Accordo RSPP ASPP del 2006 e, inoltre, apporta alcuni cambiamenti in materia di formazione anche agli altri Accordi Stato/Regioni.

Questa bozza deve ancora affrontare diversi passi istituzionali e potrà, quindi, essere ulteriormente ritoccata prima di venire definitivamente approvata in sede di Conferenza Stato–Regioni.

Nonostante il testo sia attualmente solo indicativo, da comunque una previsione su qual’ è l’indirizzo che sta prendendo la normativa sulla formazione alla sicurezza nel nostro paese, e nello specifico della formazione in e-learning. Una formazione ulteriormente amplificata all’interno di un metodo formativo qualitativamente rigoroso e valido.

Il nuovo testo rivisita gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning, l’allegato I (nella bozza di testo è erroneamente chiamato “allegato II”) degli accordi del 2011 viene sostituito dall’allegato II.

Osserviamo dettagliatamente l’ampliamento dell’ utilizzo dell’e-learning, rispetto a quanto già contenuto nei precedenti accordi, partendo dalla formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP.

Secondo la bozza del testo, per l’intero modulo A – il corso base di 28 ore, lasciate da parte le verifiche di apprendimento – è “consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II del presente accordo”; l’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP (ASPP: 20 ore nel quinquennio; RSPP: 40 ore nel quinquennio) “si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa” ed è “consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.

Altri cambiamenti considerevoli in materia di e-learning riguardano ad esempio la possibilità di usufruire questo metodo formativo per la formazione dei coordinatori alla sicurezza (con riferimento all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008) riguardo al modulo giuridico e all’aggiornamento, e per la formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso (vedi punto 12.5 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37): ricordando che la “formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”;

Nell’allegato vengono rappresentate inoltre varie figure e profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione in e-learning: responsabile/coordinatore scientifico del corso; tutor di contenuto; tutor di processo e lo sviluppatore della piattaforma.

Vengono infine date indicazioni sulla documentazione che il soggetto erogatore della formazione dovrà redigere e sulle attestazioni di frequenza e superamento delle prove finali che devono essere consegnate o trasmesse ai partecipanti del corso.

Ricordiamo che quanto definito nell’articolo fa riferimento ad una versione non definitiva e soggetta a future modifiche.