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Per gli RSPP e docenti, non c’è l’obbligo della formazione dipendenti

La Commissione per gli Interpelli con risposta n.18/2013 del 19 dicembre 2013 al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ha ribadito che un RSPP/ASPP, in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni, non ha l’obbligo di frequentare i normali corsi di formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008 poiché ha ricevuto una “formazione sufficiente e adeguata” relativamente alla formazione per i lavoratori e i preposti.

Nello specifico l’interpellante chiede di sapere se i Docenti nominati Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione, e che quindi hanno effettuato la formazione per RSPP/ASPP, sono obbligati a sottoporsi anche alla formazione e agli aggiornamenti dei corsi lavoratori e preposti previsti dall’art.37 del Dlgs 81/2008 ed in particolare “se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all’aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato decreto”.

Nel testo dell’interpello si osserva che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 “obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione una formazione specifica, da svolgere secondo quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”.

Inoltre la legge 98/2013 (il cosiddetto “Decreto del fare” con le ultime modifiche) all’art.32, comma 1, lett.c), che inserisce l’art. 32, comma 5bis, del Dlgs 81/2008 dispone che “in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati […]”.

Con queste premesse la Commissione  nello specifico fornisce le seguenti indicazioni:

– “Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi [..], la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008”.

– “La formazione degli RSPP e ASPP, “anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni (del 21/12/2011), garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti”.

– Le considerazioni appena esposte “valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni”.

Inoltre se la formazione è valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, “dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”.