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Ordinanza n. 1574 del 2018: Lavoratore distaccato, responsabile di infortunio è l’impresa distaccataria

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Il distacco del lavoratore è un istituto previsto dalla normativa nazionale, che prevede la messa a disposizione di uno o più lavoratori, da parte del distaccante, a un altro datore di lavoro (il distaccatario) per l’esecuzione di una prestazione lavorativa.

Si tratta di una particolare declinazione del rapporto di lavoro, attraverso una procedura che permette al distaccatario di poter usufruire di personale qualificato in un certo settore professionale ma facendo in modo che i lavoratori distaccati restino dipendenti dei datori di lavoro distaccanti (imprenditori o liberi professionisti).

Questo istituto si differenzia dalla somministrazione di lavoro in quanto l’interesse del distaccante presenta una motivazione più estesa, che va al di là della prestazione di servizi.

Il serio interesse imprenditoriale è una delle condizioni richieste perché si abbia il distacco del lavoratore, insieme al fatto che il distacco sia temporaneo.

Il Testo Unico in materia di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 specifica al comma 6 dell’art 3 che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare i lavoratori sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.

Il legislatore quindi, attraverso questo decreto legislativo, ha affermato il principio generale in base al quale è il soggetto utilizzatore che è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro operando una sorta di equiparazione fra lavoratori distaccati e lavoratori direttamente dipendenti dall’utilizzatore stesso. Va comunque detto che resta in capo al distaccante l’obbligo del versamento dei contributi (sulla base del contratto originario); inoltre sarà egli a provvedere presso l’INAIL all’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Sono altresì previste norme specifiche in caso di mutamento di mansioni delle professionalità coinvolte nel distacco.

Gli obblighi previsti per le imprese distaccatarie dalle norme di legge in vigore in Italia sono stati recentemente confermati da un’ordinanza della Corte di Cassazione. Nello specifico, con ordinanza n. 1574 del 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’appello, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, ed ha affermato che in caso di infortunio venutosi a realizzare durante il periodo di distacco, la responsabilità prevista dall’articolo 2049 c.c., con conseguente risarcimento dei danni, ricade sull’azienda distaccataria presso la quale il lavoratore sta prestando la propria attività.

L’ordinanza n. 1574 del 23 gennaio 2018 analizza il caso di un dipendente che si occupava di manutenzione degli impianti e che era stato distaccato presso altro stabilimento, con inserimento, assieme ad altri lavoratori, nell’ambito di una squadra di manutenzione, con funzioni di capo squadra. Nello svolgimento della sua attività, il lavoratore aveva subito un infortunio, che lo aveva portato ad avanzare richiesta di risarcimento danni al Tribunale civile.

La vicenda è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dove i ricorrenti lamentavano che la responsabilità ex art. 2049 Codice civile, per fatto commesso da un lavoratore, ricadesse in capo all’azienda distaccante e non a quella distaccataria, dal momento che il datore di lavoro distaccante avrebbe dovuto, comunque, rispondere della condotta illecita del dipendente distaccato.

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, confermando quanto previsto dal riferimento normativo in tema di infortuni dei lavoratori distaccati che prestano servizio per il distaccatario.

Pertanto, è possibile concludere che: sia la responsabilità per eventuali danni subiti da un lavoratore in distacco, oltre che la responsabilità correlata per averli causati, ricadono sull’impresa distaccataria, dove risultano effettivamente adibiti al lavoro sia il lavoratore infortunato che quello che ha cagionato il danno.