Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Nuovi codici Ateco 2025 e impatto sul livello di rischio aziendale

Dal 1° gennaio 2025, l’ISTAT ha reso ufficialmente operativa la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007, aggiornata nel 2022. La nuova classificazione è frutto di una revisione strutturale effettuata in collaborazione con vari enti istituzionali, e sarà obbligatoria per tutti gli adempimenti statistici e amministrativi a partire dal 1° aprile 2025.

 

Nuovi Codici Ateco 2025: cambia il livello di rischio?

 

Questa novità ha generato interrogativi tra professionisti della sicurezza e aziende: cambia anche il livello di rischio aziendale ai fini della formazione o della valutazione dei rischi?

La risposta breve è: no, almeno per ora.

È fondamentale ricordare che la classificazione ATECO non misura il rischio. Si tratta di una codifica statistica finalizzata a identificare l’attività economica prevalente svolta da un’impresa, utile per scopi fiscali, statistici, assicurativi e amministrativi.

Tuttavia, nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro e in alcuni adempimenti correlati al D.Lgs. 81/08, i codici della tabella ATECO vengono utilizzati come criterio di riferimento per assegnare il livello di rischio (basso, medio, alto), determinando di conseguenza durata e contenuti dei corsi per lavoratori, preposti e datori di lavoro.

Questo uso “funzionale” dell’ATECO può generare falsi positivi o negativi, perché non tiene conto della reale pericolosità delle attività svolte, ma solo della tipologia economica prevalente. E con l’avvento dell’ATECO 2025, questo problema si ripresenta in tutta la sua evidenza.

Al momento, la normativa vigente – incluso il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025continua a basarsi sulla classificazione ATECO 2007 (allegato IV), ormai obsoleta. Questo significa che l’adozione dell’ATECO 2025 non modifica in automatico il livello di rischio assegnato a un’azienda, né gli obblighi formativi previsti.

 

Disallineamento Normativo dell’ATECO 2025

 

Si genera quindi un evidente disallineamento normativo:

  • L’ATECO 2025 è obbligatorio per le comunicazioni ufficiali (es. iscrizione al Registro Imprese, INAIL, INPS).
  • Ma il livello di rischio aziendale ai fini della sicurezza resta ancorato a una classificazione superata, con il rischio di confusione e incertezze applicative.

 

Un caso tipico è quello del commercio all’ingrosso (codice 46): secondo l’ATECO 2007 è classificato a rischio basso. Ma se l’attività riguarda la vendita di prodotti chimici pericolosi, l’impresa potrebbe essere soggetta a obblighi normativi severi (es. Seveso III) e operare in un contesto ad elevata pericolosità. Tuttavia, ai fini formativi, continuerebbe ad essere inquadrata in modo superficiale, con corsi brevi e generici.

 

Alla luce di questi elementi, è evidente la necessità di aggiornare le norme sulla formazione e sulla gestione del rischio aziendale, prevedendo:

  • l’allineamento alla classificazione ATECO 2025, oppure
  • l’adozione di un sistema più aderente alla valutazione reale dei rischi, basato su attività effettive, ambienti di lavoro, impianti, agenti chimici o fisici presenti, ecc.

Nel frattempo, i datori di lavoro e i consulenti in materia di sicurezza dovrebbero:

  • non affidarsi solo al codice ATECO per la valutazione del rischio, ma integrarlo con un’analisi tecnica più accurata;
  • mantenere documentata ogni differenza tra codice formale e attività concreta svolta;
  • prestare attenzione a eventuali aggiornamenti normativi, poiché una revisione dell’Accordo Stato-Regioni per integrare l’ATECO 2025 è auspicabile e probabile nei prossimi mesi.