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Nuove ordinanze della provincia autonoma di Bolzano

Con le nuove ordinanze emesse dalla provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige n. 20 del 23.04.2021 e n. 21 del 30.04.2021 sono state prese ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 vigenti fino al 31 Luglio 2021, tra i quali:
La clientela e i dipendenti delle attività di servizi alla persona dovranno indossare mascherine FFP2;
– Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;
– nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
– le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite all’aperto, con consumo al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 22.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale. Le predette attività sono consentite al chiuso fino alle ore 22.00 con consumo al tavolo ed un massimo di quattro persone per tavolo, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 47), e previa prenotazione nei ristoranti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
– le attività degli esercizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a dipendenti / operai / lavoratori / studenti / anziani garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e delle regole di cui al punto precedente;
– restano comunque consentite, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;
– Al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l’eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall’Azienda Sanitaria;
– che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Le riunioni si devono svolgere, se possibile, in modalità a distanza;
– nelle attività della ristorazione di cui al punto n. 12) dell’ordinanza presidenziale n. 20/2021, la consumazione di alimenti e bevande avviene su posto a sedere, e negli spazi all’aperto può essere ospitato un numero massimo di 50 persone, ovvero il numero maggiore previsto dalla licenza o autorizzato dal comune;
– qualora al momento dell’accesso nelle strutture ricettive situate nel territorio provinciale gli ospiti siano sprovvisti della certificazione verde di cui al punto 47) dell’ordinanza presidenziale n. 20/2021, essi sono tenuti a presentarla entro le successive 24 ore.