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Nuove norme antincendio per i condomini

L’introduzione del Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, il quale entrerà in vigore dal 6 maggio 2019, ha comportato una modifica alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.

Con il nuovo decreto ministeriale viene modificato e integrato l’allegato al D.M. n° 246 del 16/05/1987.

Il Decreto del 25 gennaio 2019 definisce i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili, con un nuovo capitolato sulla gestione della sicurezza antincendio, ed esso dovrà essere rispettato per tutti i nuovi edifici e per le operazioni di rifacimento delle facciate degli edifici (per una superficie superiore al 50% della superficie totale della facciata).

Per gli edifici di civile abitazione, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi:

  • Limitare probabili propagazioni di incendi che si originano all’interno dell’edificio;
  • Limitare probabili propagazioni di incendi di una facciata con successiva propagazione dello stesso a causa di fuoco avente origine esterna;
  • Evitare o limitare in caso di incendio la caduta di parti di facciata, pezzi di vetro o altri componenti dell’edificio che potrebbero compromettere il corretto esodo in sicurezza degli occupanti dell’edificio.

Il Livello di Prestazione antincendio all’edificio è un valore che viene assegnato in base all’altezza antincendio dell’edificio (definita come altezza misurabile dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile al livello del piano esterno più basso esclusi i vani tecnici). Dunque, è possibile attribuire:

  • = 0 per gli edifici con altezza da 12 a 24 metri,
  • = 1 per gli edifici con altezza da 24 a 54 metri,
  • = 2 per gli edifici con altezza da 54 a 80 metri,
  • = 3 per gli edifici con altezza superiore a 80 metri.

In base al livello di prestazione antincendio i compiti dei responsabili degli edifici e degli stessi occupanti aumenteranno.

Per quanto riguarda le abitazioni civili preesistenti alla data di entrata in vigore del recente decreto, essi devono adeguarsi entro maggio 2021 alle disposizioni riguardanti l’installazione di impianti di segnalazioni di allarme incendio (previste per gli edifici di altezza antincendio superiore a 54 metri) e entro il 6 maggio 2020 a tutte le altre disposizioni per garantire in caso di incendio un corretto esodo dall’edificio.