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Nuova circolare dei Vigili del Fuoco sulla corretta marcatura CE di porte e cancelli resistenti al fuoco

I vigili del fuoco mediante una circolare esplicativa hanno fornito importanti chiarimenti riguardo l’obbligo di marcatura CE di porte esterne, porte e cancelli industriali classificati come resistenti al fuoco.

A far data 2 Novembre 2019 infatti le porte esterne pedonali, le finestre apribili, le porte industriali e da garage aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi che saranno immesse sul mercato dovranno riportare il marchio CE

Sono approfondite le conseguenze dell’entrata in vigore di obbligo di marcatura CE per i seguenti manufatti ricadenti nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate:

  • UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Il testo chiarisce anzitutto che per “porta ad uso esterno” si intende una porta che separa ambiente riscaldato da uno non riscaldato o dall’esterno; comunque, relativamente alla marcatura CE, si applicano le definizioni contenute nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 (richiamata dalle stesse UNI EN 14351-1 e UNI EN 14351-2), la quale considera porte esterne:

  • porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno.

I VVFF specificano poi che, qualora il fabbricante volesse commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), sarebbe d’obbligo il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • ” appronti tutta la documentazione di marcatura CE in relazione al suo “uso per esterni”, inclusa la a dichiarazione di prestazione, ai sensi della norma armonizzata (UNI EN 14351-1);
  •  appronti anche la documentazione relativa all’omologazione in relazione al suo “uso per interni” in accordo al dm 21 giugno 2004, potendosi avvalere anche dei rapporti di prova rilasciati ai fini   della marcatura CE come prodotto per “esterni”;
  •  nella redazione del libretto di installazione, uso e manutenzione devono essere riportate le indicazioni relativi ad entrambi gli usi.”

Si evidenzia infine che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco, commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (il 1° novembre 2019), rimane idonea fino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.