Novità sull’astensione dal lavoro per le lavoratrici madri nel comparto scuola
Con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni operative in materia di tutela della maternità, introducendo chiarimenti significativi per uniformare la gestione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro sul territorio nazionale. La disciplina di riferimento resta il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), ma la nota segna un passo avanti nell’applicazione pratica, in particolare per il comparto scuola.
La novità per le docenti della scuola primaria
Il cambiamento più rilevante riguarda le insegnanti della scuola primaria, per le quali l’astensione dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto è ora prevista di pieno diritto, senza necessità di ulteriori accertamenti o valutazioni aggiuntive.
Questa previsione si fonda sul riconoscimento del rischio biologico connesso alla mansione svolta e consente una tutela automatica, semplificando la gestione sia per le lavoratrici sia per le istituzioni scolastiche.
Resta invece necessario un esame caso per caso per gli insegnanti della scuola secondaria, in cui l’esposizione ai rischi non è sempre configurabile con le stesse caratteristiche.
Le fasi del procedimento di interdizione
La nota INL dettaglia il procedimento da seguire per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro nei periodi ante e post partum. Le principali fasi sono:
- fase iniziale – presentazione dell’istanza: la richiesta può essere inoltrata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro attraverso il portale INL, allegando certificazione medica, descrizione della mansione e documento d’identità. Se la domanda è presentata dal datore di lavoro, occorre dimostrare l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in mansioni compatibili, allegando eventualmente lo stralcio del DVR.
- fase istruttoria – verifica dei presupposti normativi: l’Ispettorato Territoriale del Lavoro valuta la documentazione alla luce dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, verificando l’esistenza di condizioni pregiudizievoli o l’impossibilità di ricollocazione.
- fase valutativa – analisi del rischio: vengono esaminati ambiente di lavoro, turni, organizzazione e fattori di rischio (rumore, vibrazioni, posture incongrue, movimentazione carichi, esposizione ad agenti chimici o biologici). La nota richiama l’allegato 1, che raggruppa gli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001, contenenti le categorie di rischio che comportano interdizione automatica.
L’Ispettorato ha l’obbligo di adottare il provvedimento entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Spostamento ad altra mansione
La nota ribadisce che, prima dell’interdizione, deve essere valutata la possibilità di assegnare la lavoratrice a mansioni alternative. Tale soluzione deve essere sostenibile e non penalizzante per la lavoratrice né gravosa per l’azienda. L’INL potrà verificare i casi specifici, ma la valutazione principale resta in capo al datore di lavoro.
casi particolari: stazione eretta prolungata
Un chiarimento importante riguarda le lavorazioni che comportano una postura eretta per oltre metà dell’orario di lavoro, come accade per commesse e addette alla vendita. L’INL conferma che tale condizione rientra tra i rischi pregiudizievoli, in quanto associata a un aumento del rischio di parto prematuro. In questi casi, il provvedimento di interdizione deve essere adottato.
Il comparto scuola: interdizione automatica e limiti
Per il settore scolastico, la nota distingue chiaramente:
- interdizione automatica per educatrici di nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria;
- valutazione caso per caso per insegnanti della scuola secondaria;
- sospensione dell’attività didattica (ad esempio nei mesi estivi): in questi periodi l’interdizione non è giustificata, poiché viene meno l’esposizione al rischio.
La nota INL 5944/2025 rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e uniformità nell’applicazione della normativa sulla tutela della maternità. Per le scuole primarie, in particolare, l’interdizione fino al settimo mese post partum diventa una misura automatica, senza ulteriori accertamenti, garantendo così una tutela immediata e uniforme su tutto il territorio nazionale.