Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

NOVITA’ SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il nuovo documento di valutazione deve tenere in considerazione i seguenti nuovi possibili rischi:
– Rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,
– Rischi  riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
– Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Quando deve essere aggiornamento il documento di valutazione dei rischi?

La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il documento deve contenere inoltre:

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Procedure standardizzate

La commissione consultiva permanente dovrà individuare delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 2010 (art. 6 lettera f)