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Novità introdotte dal D.Lgs. 203 del 25/11/2022 sulle radiazioni ionizzanti

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 pubblicata sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023 con entrata in vigore il 18 gennaio 2023 porta correzioni al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il cosiddetto “Decreto radiazioni ionizzanti” che, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni. Nello specifico:

Radioprotezione – D.Lgs. n.203/2022 – la tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
Sono diversi i riferimenti alla protezione dei lavoratori dai rischi collegati alle radiazioni ionizzanti nel D.Lgs. n.203/2022.

Accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive
All’Art. 2 del D.Lgs. n.203/2022 inserisce nel D.Lgs. n.101/2020 l’art. 8-bis che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza.

Trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti
L’art. 22 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.

Informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
Per la Formazione ed Informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; Indicando inoltre che la formazione in radioprotezione per i lavoratori (di cui ai commi 2,  3,  e  4 dell’art. 111 del D.Lgs. n.101/2020) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

Informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti
L’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti: l‘art. 23 del D.lgs. n.203/2022 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti.
Il nuovo decreto introduce il comma 1-bis che conferma che la formazione in radioprotezione dei dirigenti e preposti (di cui al comma 1 dell’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo unico di Sicurezza per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti
L’Art. 25 D.Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sostituisce il comma 3.
La disposizione regola il caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto 101/2020.