Nota INL n. 964/2025: chiarimenti sulla patente a crediti e riqualificazione del rapporto di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente pubblicato la Nota n. 964 del 4 giugno 2025, documento di rilevante importanza che fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dalla riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato.
A partire dal 1° ottobre 2024, infatti, è entrata in vigore l’obbligatorietà della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, così come previsto dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo strumento ha l’obiettivo di promuovere la regolarità e la sicurezza nei luoghi di lavoro, premiando i soggetti virtuosi e sanzionando le condotte irregolari.
In caso di mancato possesso della patente o di un punteggio inferiore a 15 crediti, è prevista una sanzione amministrativa particolarmente incisiva: il 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo fissato in 6.000 euro. Oltre a ciò, si applica anche l’esclusione per sei mesi dalla partecipazione a lavori pubblici, misura che intende disincentivare le irregolarità e garantire l’affidabilità degli operatori economici nel settore delle opere pubbliche.
Un punto centrale affrontato dalla nota dell’INL riguarda la riqualificazione del rapporto di lavoro: se durante un accertamento ispettivo viene stabilito che un rapporto formalmente autonomo è in realtà di natura subordinata, la sanzione legata alla patente a crediti non può essere applicata al lavoratore coinvolto. In altri termini, il lavoratore cosiddetto “pseudo-autonomo”, una volta riconosciuto formalmente come dipendente, non è più tenuto a rispettare gli obblighi previsti per i lavoratori autonomi in materia di patente.
Pertanto, in situazioni di questo tipo, tutte le conseguenze sanzionatorie e responsabilità ricadono esclusivamente sull’impresa affidataria, soprattutto se questa ha operato senza patente o con una dotazione di crediti inferiore al minimo richiesto. La responsabilità dell’impresa si estende anche alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come ad esempio la mancata erogazione della formazione obbligatoria o l’assenza di sorveglianza sanitaria. Tali violazioni non possono in alcun modo essere addossate al lavoratore riqualificato, che risulta quindi esente da colpe.
Altro aspetto chiarito riguarda l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti da parte del committente. Se il soggetto in questione è stato riqualificato come lavoratore subordinato, il committente non è più tenuto a effettuare la verifica relativa alla patente nei suoi confronti. Resta invece fermo l’obbligo di controllo per tutti gli altri operatori presenti in cantiere, ovvero le altre imprese esecutrici e i lavoratori autonomi effettivamente tali.
In conclusione, la Nota INL n. 964/2025 rappresenta un contributo interpretativo utile per orientarsi tra le novità introdotte dalla normativa sulla patente a crediti. Essa chiarisce le responsabilità in capo a imprese, lavoratori e committenti, rafforzando l’intento del legislatore di garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel comparto edile.