Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
L’ Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto due istanze in cui dichiara di non ritenere più validi i propri Rappresentanti dei Lavoratori, a causa dell’impossibilità di operare da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, di cui fanno parte gli stessi RLS (interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014)
Non riconoscendoli come tali, non hanno provveduto a sottoporli ai corsi di formazioni obbligatori per Legge.
A seguito di ciò, l’USB chiede alla Commissione di sapere se la nomina del RLS è soggetta a scadenza o rinnovo e se, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.
Il parere della Commissione è che nel caso in cui la contrattazione collettiva di riferimento dell’azienda non sia più presente, i rappresentanti continuino ad operare in regime di ultra attività per evitare che i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con relativa applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del Testo Unico, fintanto che non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e si proceda ad una nuova elezione.