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Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

many_animalsL’ Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto due istanze in cui dichiara di non ritenere più validi i propri Rappresentanti dei Lavoratori, a causa dell’impossibilità di operare da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, di cui fanno parte gli stessi RLS (interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014)

Non riconoscendoli come tali, non hanno provveduto a sottoporli ai corsi di formazioni obbligatori per Legge.

A seguito di ciò, l’USB chiede alla Commissione di sapere se la nomina del RLS è soggetta a scadenza o rinnovo e se, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.

Il parere della Commissione è che nel caso in cui la contrattazione collettiva di riferimento dell’azienda non sia più presente, i rappresentanti continuino ad operare in regime di ultra attività per evitare che i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza  in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con relativa applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del Testo Unico, fintanto che non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e si proceda ad una nuova elezione.