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Nomina del medico competente anche in assenza di obblighi di sorveglianza sanitaria?

La nomina del medico competente rappresenta un’importante figura all’interno del mondo del lavoro, in quanto garantisce la tutela della salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria. Ma cosa succede quando non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria? La Commissione interpelli ha recentemente risposto ad un quesito in merito a questa questione, fornendo importanti chiarimenti al riguardo.

Per comprendere la questione al centro del quesito, è necessario fare riferimento al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), che all’articolo 18 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi per la salute. In particolare, l’articolo 18 individua i lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e le relative modalità.

L’articolo 25 del medesimo Testo Unico prevede invece l’obbligo di nomina del medico competente da parte del datore di lavoro, il quale deve svolgere una serie di attività volte a garantire la salute dei lavoratori.

Infine, l’articolo 29 del Testo Unico stabilisce che il medico competente ha il compito di formulare le prescrizioni necessarie a tutelare la salute dei lavoratori.

Ma cosa succede quando non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria? In altre parole, è necessaria la nomina del medico competente anche in assenza di obblighi di sorveglianza sanitaria?

La risposta della Commissione interpelli

la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero ,

  • MMC: la movimentazione manuale di carichi pesanti – spostamento o sollevamento,
  • VDT: lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor,
  • lavoratori sottoposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche,
  • presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo,
  • rischio radiazioni,
  • rischio da campo elettromagnetico,
  • lavoro in alta quota o su impianti ad alta tensione,
  • lavoratori a contatto con agenti chimici, sostanze cancerogene o mutagene,
  • rischi derivati da agenti biologici,
  • lavoro notturno