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Nessuna assenza ammessa per i corsi di formazione obbligatoria per i RLS

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha recentemente affrontato un’istanza avanzata dalla Regione autonoma della Sardegna riguardo all’obbligo di frequenza per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come stabilito dall’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008, intitolato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti“, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, compresi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La formazione deve coprire i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, nonché i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza, e i rischi specifici legati alle mansioni e alle misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Nel caso specifico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’articolo 37, comma 10, sottolinea che essi hanno diritto a una formazione particolare sulla salute e sicurezza relativa ai rischi specifici presenti nei settori in cui esercitano la loro rappresentanza. Questa formazione mira a fornire loro competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Il comma 11 dello stesso articolo 37 prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti tramite contrattazione collettiva nazionale. Tuttavia, la norma stabilisce già una durata minima per i corsi di formazione iniziale dei RLS, che è di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione. La contrattazione collettiva nazionale, inoltre, deve disciplinare l’obbligo di aggiornamento periodico, con una durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.
La Commissione per gli interpelli, tenendo conto delle disposizioni sopracitate, ha stabilito che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 definisce già chiaramente la durata minima dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ossia 32 ore iniziali. Pertanto, la Commissione ha sottolineato che la frequenza ai corsi di formazione obbligatoria per i RLS deve rispettare integralmente quanto previsto dalla norma, senza ammettere alcuna assenza.
È importante ricordare che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Inoltre, la collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro è fondamentale per garantire un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La decisione della Commissione per gli interpelli conferma l’importanza di garantire una formazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente il proprio ruolo nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro e salutare.