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Medici competenti e formazione ECM

doctorIl Ministero della Salute ha emanato la Circolare 01/06/2017 attraverso la quale si chiariscono alcuni punti controversi riguardanti l’aggiornamento dei crediti ECM e la relativa scadenza, l’elenco dei Medici Competenti e i controlli a campione effettuati dallo stesso Ministero relativamente alla conformità della formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) acquisita.

In particolare si chiarisce che “per poter svolgere le funzioni di Medico Competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco”.

I crediti formativi ECM sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore sanitario dedica annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento sia in termini qualitativi che quantitativi della propria professionalità.

Infatti, il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità.

Il Medico Competente, conosciuto anche come Medico del Lavoro è colui che collabora con il Datore di Lavoro per la tutela della Salute e la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.

Secondo l’art. 2, comma 1 lett. h, del D.Lgs. n. 81/2008 viene definito come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

Tale figura deve essere in possesso di determinati titoli e requisiti ed avere una comprovata esperienza professionale. All’articolo 38 del D.Lgs n. 81 del 2008, vengono individuati, i titoli e i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un Medico Competente. 

Per poter svolgere le funzioni come Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Il medico che fornisce la consulenza come Medico Competente è obbligato a tenersi aggiornato continuamente così come riportato all’art. 38, comma 3 del D.Lgs 81/08: per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs 19 Giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 e quindi a partire dal triennio 2011-2014.

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Altresì, il comma 4 dell’art.38 prevede l’iscrizione dei medici competenti all’elenco nazionale, tenuto presso gli uffici della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

Tale elenco è periodicamente aggiornato in merito alle autocertificazioni inviate dagli stessi medici competenti.

I medici competenti in possesso dei requisiti provvedono a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione comprovante il conseguimento dei crediti professionali ECM previsti.

Pertanto, l’Elenco ha funzione “riepilogativa e non abilitativa”.

Chiarimenti Circolare Ministero Salute – FNOMCeO 1 giugno 2017

CERTIFICAZIONE PER IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici, se nel triennio consegue l’obbligo formativo individuale, riceve anche la certificazione come Medico Competente se:
a) soddisfa l’obbligo formativo individuale ECM del triennio;
b) acquisisce almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale triennale in “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

SCADENZE ECM PER I MEDICI COMPETENTI

Il Sistema ECM è strutturato in trienni per un totale di 150 crediti nel triennio di riferimento.
La percentuale del 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento che si riferiscono ai Medici Competenti e quindi alla disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” previsti tassativamente dal comma 3 dell’articolo 38 del D.Lgs 81/08, non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio.

Triennio formativo ECM 2014-2016
– Invio autocertificazione: nello specifico, obbligo di comunicazione dei requisiti formativi dal 1 Gennaio 2017 al 15 Gennaio 2018; per il triennio 2014-2016, il Medico ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.
– In caso di mancata comunicazione, cancellazione dall’Elenco Nazionale;
– Reinscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019).

Nel corso del triennio formativo 2014-2016, la norma prevede la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale.

Triennio formativo ECM 2017-2019
– Al raggiungimento del 70% dei crediti: reinscrizione se inadempienti per il triennio 2014-2016; nello specifico, la comunicazione della reinscrizione deve essere trasmessa al Ministero, poiché il 70% dei crediti può essere raggiunto in qualunque periodo del triennio, non essendo più previsti il limite minimo e massimo dei crediti conseguibili.
– Raggiungimento del 100% dei crediti entro il 2020;
– Invio autocertificazione tra il 1 Gennaio 2020 e il 15 Gennaio 2021.

Un’altra novità introdotta dalla Circolare del Ministero della Salute riguarda l’attività di controllo, a campione, relativamente alla conformità della formazione ECM acquisita.

A tal proposito, si procederà ad un costante e puntuale monitoraggio della formazione di ciascun professionista fino al 31 dicembre 2017.

Il Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio (Gestione Anagrafica) fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ecc.) che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani.
In pratica si tratta di un organismo di supporto per gli Ordini e Collegi sanitari per la gestione della formazione ECM.
Il controllo sulla formazione ECM svolta dai medici sarà improntato sulla base dei dati trasmessi dai Provider (coloro che erogano formazione ai professionisti sanitari, attribuendo crediti ECM alle attività formative conformemente alla normativa vigente) a Co.Ge.A.P.S.

Gli stessi medici competenti sono tenuti a comunicare in modo chiaro e dettagliato eventuali esenzioni ed esclusioni, crediti individuali (pubblicazioni scientifiche, autoformazione, ecc.) in modo da poter perfezionare la corretta posizione di formazione continua in medicina.