Maniglioni antipanico non marcati CE fuori legge dal 12 febbraio 2011
Il 12 febbraio 2011 scadrà il termine fissato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” che all’articolo 5 recita:
“I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
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