Linee guida per i soggetti formatori in Lombardia: cosa cambia con il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025
Con l’adozione della Delibera n. XII/4499 del 3 giugno 2025, la Regione Lombardia ha ufficializzato il recepimento del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, introducendo una serie di misure vincolanti per i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Questo aggiornamento normativo rappresenta un passaggio cruciale per garantire maggiore qualità, tracciabilità e uniformità nella formazione erogata sul territorio regionale.
Finalità del documento regionale
Le nuove linee guida mirano a:
- recepire puntualmente i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025;
- migliorare la qualità dell’offerta formativa in ambito SSL;
- garantire trasparenza e controllabilità dei percorsi formativi;
- incentivare la standardizzazione delle procedure tra i soggetti accreditati e non.
Secondo quanto riportato nella deliberazione, le disposizioni sono vincolanti per i soggetti accreditati presso la Regione Lombardia, mentre per i non accreditati l’adesione è fortemente raccomandata per mantenere coerenza e riconoscibilità dei percorsi formativi.
Fonte: Delibera Regione Lombardia n. XII/4499
Campo di applicazione
Le disposizioni regionali si applicano ai corsi previsti dall’Accordo n. 59/2025 e ad altri corsi normati a livello nazionale, tra cui:
- corsi per datori di lavoro con compiti di prevenzione (art. 34 D.Lgs. 81/08);
- RSPP e ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/08);
- coordinatori per la progettazione e l’esecuzione lavori (Allegato XIV);
- ambienti confinati (DPR 177/2011);
- utilizzo attrezzature (art. 73, c.5 D.Lgs. 81/08);
- formazione su ponteggi, funi, e segnaletica stradale (Allegato XXI e D.I. 22/01/2019).
Obblighi per i soggetti formatori accreditati
Pianificazione e documentazione
Per ogni corso, è obbligatorio predisporre:
- fascicolo del corso;
- progetto formativo completo;
- registro presenze (cartaceo o elettronico, ma non modificabile);
- verbali delle verifiche finali;
- curriculum e qualifiche dei docenti.
Tutti i documenti devono essere conservati per 10 anni.
Comunicazione di avvio e fine corso
Deve essere inviata almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso all’ATS competente tramite PEC, con allegati che includono:
- decreto di accreditamento;
- autocertificazioni dei docenti;
- calendario, sedi, argomenti;
- autodichiarazioni relative a fascicolo e frequenza.
La comunicazione di fine corso deve avvenire entro 30 giorni dal termine e includere verbali, esiti delle verifiche, dati degli idonei e valutazioni di gradimento.
Verifiche e valutazioni finali
I corsi devono concludersi con prove di verifica, documentate da una commissione che redige e firma un verbale secondo il modello standard Allegato 3. L’ATS può presenziare, ma senza modificare il contenuto dei verbali.
Novità strutturali: la piattaforma informatica regionale
La Regione introdurrà entro il 30 giugno 2025:
- un elenco ufficiale dei soggetti erogatori di formazione SSL;
- un repository regionale dove dovranno essere caricati tutti i corsi svolti e i relativi attestati.
Questo sistema:
- consentirà agli organi di vigilanza (ATS e INL) di effettuare controlli più efficaci;
- permetterà ai discenti di accedere direttamente ai propri attestati;
- favorirà la tracciabilità dei percorsi formativi su base regionale.
Formazione a distanza: condizioni restrittive
La FAD e la videoconferenza sincrona sono ammesse solo nei limiti previsti dall’Accordo. Gli enti accreditati devono:
- garantire sistemi di rilevazione presenze certificabili;
- fornire credenziali d’accesso all’ATS per consentire controlli in tempo reale;
- documentare tutte le fasi del corso.
Rilascio attestati: standardizzazione grafica
Gli attestati rilasciati devono includere tutti i dati essenziali previsti dall’Allegato 5, tra cui:
- dati anagrafici del partecipante;
- riferimenti normativi;
- durata del corso;
- firme e timbri;
- esito della verifica finale.
I soggetti non accreditati possono, ma non sono obbligati, a utilizzare i modelli grafici ufficiali, promuovendo così l’uniformità tra gli attestati emessi in Lombardia.
Transizione normativa
Per un periodo transitorio di 12 mesi, sarà ancora possibile avviare corsi secondo le vecchie disposizioni degli Accordi Stato-Regioni e del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, i soggetti formatori sono invitati ad adeguarsi quanto prima alle nuove linee guida per garantire la continuità formativa.
Il recepimento dell’Accordo 59/2025 da parte della Regione Lombardia rappresenta un passo verso l’uniformità e l’elevazione della qualità della formazione in materia di SSL, ma solleva anche interrogativi sulla frammentazione normativa tra le diverse regioni italiane.
Prospettive future:
- L’auspicio di molti operatori del settore è che il legislatore nazionale possa armonizzare ulteriormente la normativa, evitando differenze regionali che complicano l’operatività dei formatori.
- La piattaforma regionale potrebbe evolvere verso una interoperabilità con i sistemi interni degli enti formatori, evitando duplicazioni.
Per chi opera nel settore della formazione in Lombardia, diventa essenziale aggiornarsi costantemente, investire in compliance documentale e mantenere un dialogo attivo con ATS e altri stakeholder istituzionali.