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Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata a formazione obbligatoria sull’accordo Stato Regioni

Il Tribunale territoriale di primo grado nell’ordinanza n. 138 del 7 febbraio 2019 ha rigettato la domanda di un lavoratore volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli a seguito di lettera di addebito con cui era stata contestata un’assenza ingiustificata per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa; in appello, i Giudici hanno confermato detta pronuncia.

I fatti in questione fanno riferimento ad un lavoratore che si assentava, ingiustificatamente da un corso di formazione per la sicurezza obbligatoria previsto dall’Accordo Stato-Regioni organizzato dal datore di lavoro.

Al dipendente erano già state comminate, in precedenza, due sanzioni disciplinari, ovvero due sospensioni dal lavoro, per aver tenuto la medesima condotta, essersi assentato dalla formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs 81/08.

L’ultima assenza ingiustificata, porta ad una risoluzione del contratto e quindi al licenziamento per giusta causa.
Lo stesso, ricevuta la lettera in cui si intima il licenziamento, ricorre in tribunale.

La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore licenziato sottolineando quanto segue:
Come noto, il Testo Unico prevede che ogni lavoratore abbia l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

Sul piano generale, va da sé che laddove il legislatore ha previsto l’obbligo penalmente sanzionato del datore di lavoro e del dirigente di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” (art.18 c.1 lett.l in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08), in termini sistematici l’adempimento di tale obbligo penale non avrebbe potuto essere rimesso alla discrezionalità del lavoratore; da lì il corrispondente obbligo giuridico in capo al lavoratore di partecipare ai “programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c.2 lett.h) D.Lgs.81/08; si veda anche art.19 c.1 lett.g) del medesimo decreto).

Analogamente può dirsi anche per altri obblighi (es. sorveglianza sanitaria etc.).

Detto ciò si può affermare che l’obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi ha contemporaneamente natura legale e contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che non osservasse tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall’altro – civilisticamente parlando – il contratto di lavoro.

Nel caso in esame, visto le sanzioni già comminate con sospensione dal lavoro, ci si trova di fronte ad una reiterazione specifica, come precisato nella lettera di licenziamento, per assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi, avvenuti nei due anni precedenti.

La contrattazione collettiva inerente ha distinto, pertanto, l’ipotesi della recidiva specifica, e che consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento senza preavviso in caso di sua eventualità, da quella plurima/impropria che richiede, invece, una pregressa triplice sospensione per particolari e tipizzati illeciti disciplinari.

Pertanto, nella reiterazione specifica per assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi, avvenuti nei due anni precedenti, in relazione ai quali erano state comminate due sospensioni dal lavoro, è impossibile ipotizzare l’applicazione di una sanzione conservativa nei confronti del lavoratore. Anche perché è evidente la grave violazione, da parte del dipendente, degli obblighi di diligenza e di fedeltà tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e da rendere proporzionata la sanzione irrogata dall’azienda.