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Legge 165: conversione del decreto-legge che ha introdotto l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro

Con la pubblicazione della legge n. 165 del 19 novembre 2021 in gazzetta ufficiale ci sono due modifiche importanti rispetto Decreto-Legge 127 (la norma che ha introdotto l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro).
La prima modifica è al comma 5 (negli articoli 1 e 3 che disciplinano le norme in ambito pubblico e privato):
“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”

NOTA: la legge prevede che i lavoratori POSSONO RICHIEDERE DI CONSEGNARE, non che le aziende procedano con le richieste ai lavoratori direttamente.

La seconda modifica importante è l’articolo 3-bis ovvero “Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa“:
“1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9 -quinquies , commi 7 e 8, e 9 -septies , commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”

Eventuali controlli durante il turno di lavoro che rileveranno una certificazione scaduta non comporteranno quindi sanzione e allontanamento ma si potrà terminare il proprio turno di lavoro regolarmente.

Rimane invariato il termine di validità di questa legge: il 31 Dicembre 2021 che corrisponde ad oggi alla cessazione dello stato di emergenza.