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Lavoro intermittente senza DVR

Ai sensi dell’art.14 comma 1 D.Lgs. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Con lettera circolare n.49 del 15 marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha confermato il divieto di stipula di contratti di lavoro intermittenti in assenza della valutazione dei rischi. Inoltre, con circolari n. 18 e 20 del 2012, ha sempre sostenuto che la stipula del contratto di lavoro intermittente in violazione della disposizione imperativa comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

La corte di cassazione ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art.1419 c.c. con conversione in un contratto di lavoro subordinato.

La circolare illustra l’orientamento della Suprema Corte e la giurisprudenza di merito, per sostenere che l’assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto senza che possa avere rilievo la mancanza di una norma sanzionatoria espressa.

In conclusione l’INL, nel confermare le sue indicazioni, ammette che la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto subordinato a tempo indeterminato potrà essere a tempo parziale in ragione del principio di effettività delle prestazioni.