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Lavoro agile: un nuovo modo di lavorare

smart-workingIl legislatore ha recentemente previsto e disciplinato una modalità del tutto peculiare di svolgimento del rapporto di lavoro: si tratta del cosiddetto lavoro agile.

Per lavoro agile o smart working si intende la possibilità di lavorare in un luogo che non sia necessariamente l’azienda ed in orari flessibili che non siano per forza quelli “di ufficio”.

Il dipendente, infatti, potrà svolgere le proprie mansioni in qualsiasi luogo, anche da casa o in altro ufficio decentrato rispetto all’azienda.

Questa particolare tipologia di attività lavorativa ha come obiettivi principali:
– flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi: la concezione spazio- temporale del lavoro viene completamente stravolta;
– efficienza: l’azienda diventa sempre più ricca di risorse;
– risparmio costi aziendali: il nuovo modello organizzativo permette di risparmiare sui costi di struttura, ottimizzando i tempi e rendendo il sistema più efficiente.

Si tratta di un vero e proprio modello gestionale adottato dalle aziende.

Introdotto dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, nello specifico, l’articolo 18, comma 1, definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile, ovvero:
– disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
– durata (l’accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato);
– preavviso in caso di recesso (per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è attivabile con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, nel caso dei lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni);
– tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Già prima dell’approvazione della legge, tuttavia, molte aziende hanno avviato delle forme sperimentali di smart working, che ruotavano intorno alle regole del telelavoro ed erano gestite mediante accordi collettivi stipulati a livello aziendale.

CIRCOLARE N. 48 DEL 2 NOVEMBRE DEL 2017
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO IMPIEGATO IN MODALITA’ DI LAVORO “AGILE”.

Con l’emanazione della Circolare n. 48 del 2 novembre l’INAIL precisa, in particolare, che l’attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività al di fuori del contesto aziendale, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai locali aziendali (infortunio in itinere), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali.

Per i lavoratori addetti al lavoro agile non cambia nulla in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo gestito dall’INAIL.

Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Se il personale già assicurato con l’INAIL per l’attività svolta in ambito aziendale è adibito in modalità agile alle medesime mansioni, che non determinano una variazione del rischio, i datori di lavoro, privati e pubblici non statali, non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi.

Sono però tenuti, utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento dell’attività flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Inoltre, le informazioni contenute nei modelli presentati dai datori di lavoro saranno trasmesse all’INAIL con l’obiettivo di monitorare l’effettiva applicazione e diffusione di questa nuova forma di attività lavorativa.

Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, la normativa prevede che lo stesso datore di lavoro consegni al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con periodicità almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire al lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dal datore di lavoro nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.