Lavoratori fragili Covid
Come viene affrontata la situazione dei lavoratori fragili nella pandemia del covid
Sono da considerarsi fragili quei lavoratori (sia nel settore pubblico e settore privato compresa anche l’edilizia) che, a causa di una patologia preesistente, disabili, categorie protette, che sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19.
L’età, d’altro canto in base allo studio dedicato, non determina di per sé uno stato di fragilità del lavoratore. In tal caso è necessario che sia accompagnata da patologie preesistenti. Solo sotto quest’aspetto si può parlare di “maggiore fragilità” delle fasce di popolazione di età più elevata.
La Circolare n. 38 a carico del Ministero della Salute afferma che i lavoratori con patologie a scarso compenso clinico (come malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche) possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure adeguate di sorveglianza sanitaria attiva e di protezione.
Le richieste di visita medica indirizzate all’azienda dovranno essere accompagnate dai documenti sanitari relativi alla patologia preesistente per la gestione dei vari casi.
Le strutture pubbliche
Le tutele appena citate dovranno essere assicurate anche da parte delle realtà e della situazione lavorativa (ad esempio le scuole) non tenute in base alle regole di prevenzione vigenti alla nomina del medico competente. Queste ultime, ferma restando comunque la possibilità di individuare un medico competente, dietro richiesta del lavoratore o della lavoratrice “fragile”, dovranno inviarli a fare una visita presso le seguenti strutture pubbliche:
- Strutture territoriali dell’INAIL presenti nelle varie regioni;
- ASL;
- Dipartimenti di medica legale o del lavoro presso le Università.
Lavoratori fragili Covid: le mansioni e il contesto di lavoro nei luoghi di attività
Oltre che sulla documentazione medica riguardante le patologie preesistenti (fornita dal dipendente) il giudizio e la valutazione del medico dovrà fondarsi anche sulla dettagliata descrizione da parte dell’azienda:
- Della mansione ricoperta dal lavoratore;
- Della postazione o dell’ambiente di lavoro in cui l’interessato presta l’attività.
I giudizi di idoneità del medico
In base agli elementi forniti il medico esprimerà un giudizio:
- Di idoneità, potendo fornire al tempo stesso indicazioni su soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore al fine di contrastare il rischio di contagio, come il ricorso allo smart working o l’utilizzo di mascherine FFP2;
- Di non idoneità temporanea, laddove non fosse possibile adottare soluzioni alternative (come ad esempio lo smart working).
Come comportarsi con la non Idoneità
La visita medica che si conclude con un giudizio di non idoneità temporanea a svolgere le attività ordinarie, impone come necessità all’azienda di individuare mansioni equivalenti o inferiori a cui l’interessato può essere temporaneamente adibito, pur senza subire alcun cambiamento di retribuzione o trattamento normativo.
Laddove non fossero disponibili mansioni alternative per effettuare la prestazione lavorativa, il dipendente potrà essere collocato in malattia (per questione sanitaria) fino alla data indicata dal medico competente o dalla struttura pubblica che lo ha visitato senza decurtazione di reddito o di pericolo di licenziamento.
In questo caso il personale dovrà farsi rilasciare con apposita domanda un certificato dal medico curante con il quale si attesta lo stato di morbosità (potenziale) tale da determinare l’impossibilità temporanea a prestare l’attività. Il certificato dovrà essere inviato in via telematica all’INPS, come avviene per i normali eventi di malattia.
Il lavoratore interessato dovrà sottoporsi periodicamente a visita medica, da cui potrà emergere un diverso giudizio di idoneità, tale da consentire un ritorno alle mansioni ordinarie e la cessazione dello stato di malattia.
Requisiti tecnici dei locali usati per le visite
La Circolare n. 38 prescrive che le visite debbano svolgersi nell’infermeria interna o altro ambiente aziendale di metratura tale da consentire il distanziamento sociale.
I locali tra i requisiti richiesti dovranno garantire un adeguato ricambio d’aria e igienizzazione delle mani. A medico e lavoratore è fatto obbligo di indossare le mascherine in merito alle normative vigenti.
L’organizzazione delle visite tramite comunicazione sarà tale da evitare assembramenti; inoltre si raccomanda di fornire ai dipendenti un’informativa affinché questi non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi, per evitare che siano causa di propagazione del virus in caso di positività.
Sempre la Circolare n. 38, testo guida in materia, al fine di evitare assembramenti e in ragione della diffusione territoriale del virus, raccomanda di valutare il differimento delle visite mediche periodiche o quelle alla cessazione del rapporto di lavoro nelle imprese. Inoltre, si raccomanda di valutare con responsabilità l’effettuazione di esami che possano esporre a contagio (ad esempio le spirometrie), qualora non fossero disponibili locali idonei.
Normativa Vigente
L’articolo 15 del c.d. Decreto Sostegni del Governo, disciplina di riferimento per le politiche sociali (Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021) ha fornito alcuni chiarimenti tramite le “Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili”, spostando i termini a livello di Sistema Nazionale di gestione di validità delle tutele dei soggetti fragili al 30 giugno 2021 (con effetto retroattivo dal 1° marzo alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia).
In sintesi:
ove possibile la prestazione dovrà essere resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o professioni, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dai servizi è equiparato a ricovero ospedaliero indipendentemente dal contratto.
Con Il decreto-legge Cura Italia le istituzioni (art. 87 comma 1 primo periodo del decreto legge 18/20) si prevede che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Il decreto-legge Agosto ha chiarato che tali periodi non si computano ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio o di scadenze del periodo (art. 26 comma 1-quinquies, lettera a) del Decreto Legge 104/20)
Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia con ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza. A tal fine viene modificato l’art. 71 comma 1 della Legge 133/08.
Alla luce di questo quadro normativo, il periodo trascorso in malattia (con certificato di malattia) o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del periodo di comporto che dà diritto all’intera retribuzione; non vi è quindi alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo.
Infine, con la pubblicazione del messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) con modifiche delle risorse finanziare
Infine, da ricordare che con l’avvio della campagna vaccinale e l’abbassamento dell’applicazione del vaccino si sta diffondendo anche tra i giovani.