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L’aggiornamento e la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

Come deve essere gestito l’aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori?

Quali sono le modalità di formazione per i corsi di aggiornamento sicurezza?

Quali sono le sanzioni che possono essere addebitate al datore di lavoro per la mancata formazione?

In questo articolo forniamo tutte le risposte!

Spesso le aziende, i datori di lavoro danno molta importanza alla formazione base dei propri lavoratori pensando che una volta adempito questo dovere non sia più necessario fare altro!

Ovviamente così non è, ma anzi sono fondamentali gli aggiornamenti per ogni tipologia di formazione per i lavoratori delle aziende.

Quindi corsi di formazione e aggiornamento sono entrambi momenti fondamentali nella vita lavorativa di ogni persona!

L’importanza delle formazioni all’interno dell’ambito lavorativo

L’aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro degli ultimi tempi dimostra quanto sia importante ed urgente intraprendere seriamente un percorso di formazione e addestramento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infatti, la formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro di lavoro può essere la chiave di svolta per raggiungere il traguardo infortuni zero nei luoghi di lavoro.

Imparare la sicurezza vuol dire veicolare il valore della vita umana, acquisire consapevolezza della propria mansione e delle proprie attrezzature, la capacità di assumersi le proprie responsabilità, dare valore sociale al lavoro e imparare a conoscere e gestire il rischio.

Con la formazione si trasferiscono ai lavoratori le conoscenze e i metodi necessari per eseguire in maniera sicura il lavoro in azienda, cercando di ridurre al minimo i rischi.

Durante l’attività di formazione il lavoratore deve imparare a garantirsi una sicurezza fisica e ad evitare quei pericoli che possono danneggiare la propria salute e quella dei colleghi di lavoro ma anche garantire la sicurezza dell’azienda.

Diversi tipi di formazione per i lavoratori

Ogni azienda deve provvedere direttamente o tramite a società di consulenza e formazione a formare tutti i propri lavoratori.

Bisogna menzionare che molto spesso è possibile usufruire di una formazione finanziata per organizzare la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori.

Il catalogo dei corsi è ampio ed ogni corso è ricco di materiale prezioso per ognuno di noi.

Infatti, ogni lavoratore deve svolgere un corso di base di formazione Generale con concetti in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
La formazione generale dei lavoratori ha una durata di 4 ore ed è uguale per tutti i settori ATECO.

Inoltre, deve essere svolto un modulo di formazione specifica dei lavoratori che riguarda i rischi riferiti alla propria mansione, con i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione.

E dunque non possano essere proposti corsi sulla sicurezza specifica validi per tutti i lavoratori, ma devono essere adeguati alle specifiche mansioni di ogni lavoratore trattando argomenti specifici.

La durata di ore di questa tipologia di formazione è differente in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda.
Di seguito riportiamo uno schema della formazione specifica obbligatoria per tutti i lavoratori:
● 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso
● 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio
● 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto
Oltre a queste formazioni “di base”, esistono delle formazioni specifiche per ogni figura della sicurezza presente in ogni impresa:

– Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura che per legge deve essere eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, come indicato dal D.Lgs. 81/08 Art. 47, comma 2. Tale figura ha anche il compito di riporre la propria firma nel documento di valutazione dei rischi. La formazione di base ha una durata di 32 ore.

– Preposti: figura che affianca il datore di lavoro svolgendo una mansione di controllo e traducendo in azioni le sue decisioni, verificando che i dipendenti mettano in atto le norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua formazione di base ha una durata di 8 ore.

– Dirigenti: l’art.2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera d) fornisce la definizione di dirigente, ovvero quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le disposizioni del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Per questo ruolo è prevista una formazione di 16 ore.

– Coordinatore per la sicurezza: riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili: è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre, in ogni azienda devono essere nominati e formati degli addetti per la gestione delle emergenze:

– Corso antincendio: in base al rischio questa formazione può essere di 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio) e 16 ore (rischio elevato) ed è prevista una parte pratica.

– Corso primo soccorso: per questo ruolo è previsto un corso di formazione di 12 ore (gr. B & C) o di 16 ore (gr. A) con parte pratica.

Infine, il datore di lavoro può decidere di farsi carico del ruolo di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro (RSPP). Per questa figura è obbligatorio un corso rspp di durata variabile in base al rischio dell’azienda: basso (16 ore), medio (32 ore) ed elevato (48 ore).

Aggiornamenti della formazione

Come già accennato, è di fondamentale importanza che il datore di lavoro monitori le scadenze delle formazioni dei propri lavoratori e provveda ad organizzare gli aggiornamenti necessari prima che tali corsi scadano.
Per adempiere agli obblighi di aggiornamento della formazione sulla sicurezza, ricordiamo che sono disponibili corsi anche in modalità e-learning, in conformità ai requisiti di Legge, per Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Analizziamo insieme le principali formazioni di aggiornamento:

– Aggiornamento quinquennale per lavoratori: (ASR 2011) la formazione ha una durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio e ha una validità di 5 anni. Nel corso di aggiornamento dei lavoratori si devono trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico, analisi della normativa, aggiornamenti teorici sui rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

– Aggiornamento annuale per RLS: è previsto un obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale con una durata che di 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori o a 8 ore annue per gli RLS di aziende con più di 50 dipendenti.

– Aggiornamento quinquennale per preposti: obbligatorio così come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08. Tale formazione ha una durata di 6 ore e deve essere svolta ogni 5 anni.

– Aggiornamento dei dirigenti: la durata e le modalità di questa formazione di aggiornamento sono stati definiti con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome: è prevista una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale.

– Aggiornamento per gli addetti antincendio: è consigliato un aggiornamento periodico, solitamente triennale o quinquennale. In base al livello di rischio questa formazione può avere una durata di 2 ore (rischio basso), 5 ore (rischio medio) ed 8 ore (rischio elevato).

– Aggiornamento per gli addetti al primo soccorso: obbligatorio ogni 3 anni il corso ha una durata di 4 ore (gr. B & C) o di 6 ore (gr. A)

– Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro: tutti i Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP che, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo tra Stato e Regioni del 11/01/2012, è obbligatorio entro l’11 gennaio 2017 frequentare il corso di aggiornamento. In realtà la scadenza non riguarda tutti i datori di lavoro ma solo quelli che hanno frequentato corsi con la “vecchia modalità”, antecedente a gennaio 2012. Per coloro infatti, che ricoprono tale ruolo e hanno effettuato il corso prima dell’entrata in vigore dell’accordo sopracitato (quindi secondo le vecchie modalità del D.M. 16 gennaio 1997 che prevedevano la frequenza di un corso 16 ore), la scadenza per l’aggiornamento è fissata entro i 5 anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo e quindi proprio entro l’11 gennaio 2017. Per poter continuare a ricoprire il ruolo di RSPP sarà necessario frequentare un corso della durata di 6, 10 o 14 ore in base alla classe di rischio della propria azienda. Per i datori di lavoro che hanno già effettuato corsi con le “nuove modalità” previste dall’accordo del 11/01/2012 la scadenza dei 5 anni si calcola dalla data di effettuazione del corso

– Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza: Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) di seguire un percorso di aggiornamento, per complessive 40 ore ogni quinquennio (Allegato XIV del D. Lgs. 81/08).

 

Sanzioni per mancata formazione

La formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro rappresenta un tema vasto ed è disciplinato dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ma anche da altri riferimenti legislativi che impongono specifici percorsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento.
Il mancato rispetto delle scadenze formative di legge è sanzionato come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Di seguito riportiamo le sanzioni che possono essere applicate al datore di lavoro in caso in cui non venga effettuato il corso di aggiornamento:
– Formazione per lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da € 1.315,00 a € 5.699,20.

– Dirigenti e Preposti: arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da € 1.315,00 a € 5.699,20.

– RLS: arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da € 1.315,00 a € 5.699,20.

– Antincendio e Primo soccorso: arresto da 2 a 4 mesi o dovrà pagare un’ammenda da € 1.315,00 a € 5.699,20

– RSPP Datore di Lavoro: l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 2.740,00 € a € 7.014,00.

In conclusione, gli elementi fondamentali e indispensabili per una buona gestione della propria azienda sono: una costante formazione e sicurezza, un’attenta valutazione dei rischi.