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LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE D.LGS. n. 17 del 27 gennaio 2010

Dal 29 Dicembre 2009 la Direttiva Macchine 98/37/CE ha lasciato il posto alla nuova Direttiva 2006/42/CE. La nuova Direttiva è stato recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 con entrata in vigore il 6 marzo 2010.

Nonostante presenti nuove problematiche e sollevi alcuni dubbi (infatti, per la risoluzione di quest’ultimi, è già in lavorazione la stesura di una guida, elaborata da un gruppo di lavoro della Commissione Europea e da un funzionario ISPESL in rappresentanza dei Ministeri), la nuova Direttiva pone molteplici cambiamenti significativi rispetto alla sua precedente.

La nuova Direttiva Macchina presenta molteplici cambiamenti rispetto alla ormai abrogata 98/37/CE.

Adesso, è stato dato più risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all’ergonomia, esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo-macchina.

Tra le tante modifiche ne spiccano alcune, su cui andremo a soffermarci più avanti, che trattano le tematiche in modo più approfondito e dettagliato, come gli obblighi relativi alla valutazione del rischio, quelli relativi all’ergonomia ed alle emissioni, gli obblighi relativi ai sedili ed alla protezione contro i fulmini (che adesso essendo stati integrati nell’Allegato I sono applicabili a tutte le macchine), e l’aggiunta di nuovi obblighi definiti per le macchine che collegano piani definiti.

Con l’inserimento della frase “….o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento” nella definizione di macchina, è stata apportata una piccola ma significante modifica, infatti adesso vengono identificate come macchine vere e proprie (e quindi non semi-macchine) anche quelle provvisoriamente prive di un sistema di azionamento (ad esempio quelle prive di motore).

Questa modifica però ci porta ad analizzare alcune problematiche nascenti, innanzi tutto le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento, per le quali appare difficile per il costruttore garantire i livelli di esposizione sul rumore o vibrazioni, o l’efficacia del sistema di controllo ed i tempi di azionamento.

Non viene, inoltre, definito il termine “sistema di azionamento” che può comprendere, oltre al motore (come citato nell’esempio precedente), anche il sistema di trasmissione o dei freni.

Vengono inoltre definite come macchine anche quelle a cui mancano solamente gli allacci per l’alimentazione/movimento, oppure elementi di collegamento al sito di impiego (come ad esempio una gru da montare su un autocarro).

Varia anche la definizione di semi-macchine, identificate come gli “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata”.

Le semi-macchine adesso sono soggette alla sorveglianza del mercato, anche se a queste non vengono applicate misure specifiche riguardanti le macchine potenzialmente pericolose.

Analizzando alcuni nuovi articoli introdotti, come l’art. 9, (che cita le misure specifiche riguardanti le categorie di macchine potenzialmente pericolose non applicabile alle quasi macchine), possiamo capire come questo permetta alla Commissione di adottare misure atte a limitare l’immissione nel mercato di macchine pericolose. Staremo a vedere come questa agirà in quanto, questo suddetto articolo,  completamente nuovo, presenterà notevoli difficoltà nella sua attuazione.

Tra i tanti, menzioniamo anche l’articolo 13, dedicato alle procedure di immissione sul mercato delle quasi-macchine (da notare come le documentazioni simili a quelle per le macchine siano state chiamate diversamente, ad esempio “istruzioni per l’assemblaggio” invece di “istruzioni” e “dichiarazione di incorporazione” invece di “dichiarazione di conformità”), ed il nuovo art. 17 che elenca con chiarezza tutte le possibili non conformità della marcatura CE al prodotto.

Ricadono adesso nel campo d’applicazione della Direttiva Macchine anche alcuni “aspetti” relativi agli ascensori contenuti precedentemente nell’apposita Direttiva Ascensori, come ad esempio “gli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s” (ad esempio piattaforme elevatrici), e “gli apparecchi di sollevamento che non si spostano lungo guide rigide”.

E’ stato modificato sostanzialmente anche l’allegato IV (contenente l’elenco delle macchine ritenute più pericolose), al suo interno, infatti, non vi troveremo più le macchine adibite alla fabbricazione di articoli pirotecnici ed i blocchi logici per comando di avviamento a due mani, ma ve ne troveremo altri, come gli apparecchi portatili a carica esplosiva (ad esempio la spara chiodi).

Per quanto riguarda l’allegato I (contenente i requisiti essenziali di sicurezza), questo, in molti termini, ricalca la precedente Direttiva 98/37/CE tranne che per alcune novità, come “l’arresto operativo” (se per motivi operativi è necessario un comando di arresto che non interrompa l’alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta), i “rumori e le vibrazioni” (la dichiarazione sulla potenza acustica emessa dalla macchina risulta necessaria quando il livello di pressione supera gli 80 dB (A)) e tre “nuovi” RES al punto 1 (contenuti in parte già nella vecchia direttiva).

Infine, in questo articolo, analizzeremo la linea di confine ormai chiarificata con la Direttiva Bassa Tensione.

La distinzione tra le due, infatti, non verrà più fatta sulla base del “rischio principale”.

La nuova Direttiva Macchine elenca 6 categorie di macchine elettriche soggette alla Direttiva Bassa Tensione, gli obbiettivi di sicurezza di quest’ultima si applicano per i rischi elettrici, mentre gli obblighi riguardanti le dichiarazioni di conformità e la messa sul mercato sono governati dalla Direttiva Macchine.

» il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010
» la Guida al confronto fra la Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE dell’ISPESL