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La gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro

Procedure e strumenti utili alla gestione delle situazioni critiche negli ambienti di lavoro.

L’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni generali) deve leggersi “in stretta correlazione con gli obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro e ai dirigenti dall’art. 18, comma primo, lett. b) del medesimo decreto, che impone agli stessi di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”, nonché dall’art. 18, comma primo, lett. t), che obbliga gli stessi soggetti sopra richiamati ad ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43’, precisando che tali misure ‘devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

Le emergenze sul posto di lavoro

Nell’ambito della gestione delle emergenze il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prevede le misure di prevenzione e protezione che i Datori di Lavoro sono responsabili di attuare in termini di primo soccorso, lotta antincendio e in caso di pericolo grave e immediato, quali mezzi di riduzione del danno conseguente a persone e beni o strutture.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro in tal senso, si configura l’elezione degli addetti alla gestione delle emergenze, addetti antincendio e primo soccorso, che, previa informazione, formazione ed addestramento adeguati, saranno in grado di fronteggiare situazioni potenzialmente in grado di generare criticità.

La gestione delle emergenze è definita dal D.Lgs. 81/08 nella VI sezione del capo III del titolo I, al cui interno vengono individuati tutti gli obblighi legati ai processi di organizzazione che il datore di lavoro deve considerare, sia in riferimento al primo soccorso sia ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo.

In attenzione alla corretta gestione delle emergenze si rende necessaria la redazione del piano di emergenza, l’insieme di “misure straordinarie, o procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante).”

Come gestire le emergenze sul posto di lavoro

Piano di emergenza ed evacuazione:

Obiettivi del piano:

Il piano di emergenza ha come obiettivo quello di:

  • prevenire o limitare pericoli per le persone;
  • coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  • intervenire, dove necessario, con un primo soccorso sanitario;
  • individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
  • definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza.

Il piano di emergenza deve inoltre contenere la corretta procedura di chiamata ed i rispettivi numeri di emergenza degli enti preposti alla gestione dell’emergenza, quali, vigili del fuoco, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine, ecc.

Quando ricorre l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza?

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, si sottolinea che il punto 8.1 del Decreto Ministeriale 10/03/1998 prevede che l’obbligo si applichi a tutte le attività di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, che, al comma 2, recita:

“2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente Decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.“

L’articolo 3 comma 2 recita, invece:

“2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).“

Ne deriva che l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza si applica a:

1) aziende con 10 o più addetti (da intendersi ragionevolmente alla definizione di lavoratore di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008);

2) aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ora riportante nel D.P.R. 151/11.

Per chi non rientra nell’obbligo di predisposizione del piano, cosa bisogna fare?

Il comma 2 dell’articolo 5 richiama, comunque, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (da intendersi genericamente come “emergenza” e dedicate al controllo dell’emergenza).

Inoltre, permane l’obbligo per tutte le imprese di “informazione scritta sulle misure antincendio” come previsto al punto 7.5 del D.M. 10/03/1998:

“L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo’ avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere“.

Ribadito anche al punto 8.2:

“Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali“.

Potremmo, quindi dire, che dove non venga predisposto il piano di emergenza, il datore di lavoro dovrà predisporre le c.d. istruzioni antincendio riportante indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza. Per quanto concerne le planimetrie riportanti le vie di esodo, la norma rimanda ad una “possibilità” lasciata al datore di lavoro in base alle caratteristiche del luogo di lavoro.

Il piano di emergenza deve inoltre contenere la valutazione dei rischi relativa al livello di rischio di incendio presente presso i luoghi di lavoro, elemento aggiuntivo utile a sicurezza e gestione delle emergenze.

La valutazione del rischio incendio deve comprendere tutti i luoghi di lavoro, ivi compresi quei luoghi classificati a rischio “basso” (es. uffici) o caratterizzati da un basso indice di propagazione delle fiamme.

In linea con la sezione informativa relativa alla gestione delle emergenze, formalizzata mediante redazione dei piani di emergenza, si configura la formazione dei lavoratori addetti all’antincendio ed al primo soccorso, figure abilitate all’intervento immediato, al verificarsi di condizioni avverse, ed eventualmente a fornire supporto alle squadre di soccorso ed ai soccorritori pervenuti.

I dispositivi per la gestione delle emergenze

Mezzi ed attrezzature antincendio:

La formazione degli addetti alle emergenze, effettuata in seguito alla formazione generale e specifica in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, permette inoltre loro di acquisire familiarità con gli adeguati comportamenti da adottare in caso di emergenza, in situazioni di crisi e precedentemente all’intervento, in caso di necessità, degli operatori addestrati (vigili del fuoco, operatori sanitari, ecc.).

Gli addetti sono inoltre informati e formati in merito a:

  • Collaborazione con il Datore di Lavoro e il RSPP per la pianificazione e la progettazione del sistema di esodo utile alla costituzione di sistemi di gestione dell’emergenza efficienti;
  • modalità di comunicazione dell’emergenza; 
  • coordinamento della squadra di emergenza fornendo indicazioni pratiche di intervento;
  • applicazione dei criteri di intervento in relazione alla tipologia di evento;
  • utilizzo dei dispositivi di protezione adeguati;
  • utilizzo puntuale dei presidi antincendio (estintori, naspi, ecc.);
  • gestione della logistica di esodo e delle corrette disposizioni da impartire (coordinatore delle emergenze);
  • gestione della modulistica necessaria in caso di evacuazione (compilazione del registro presenze presso il punto di raccolta);
  • collaborazione con le squadre di soccorso (es. indicazione della rete idrica antincendio se presente…).

Il controllo dei dispositivi per la gestione delle emergenze

All’interno di tutte le infrastrutture ospitanti un’attività lavorativa, i differenti presidi antincendio presenti devono essere periodicamente sottoposti agli interventi di manutenzione che ne garantiscano la costante efficienza. 

I presidi antincendio più comuni sono i seguenti:

  • Estintori (a polvere, a CO2, a schiuma);
  • idranti (presente normalmente la manichetta collegata alla rete idrica o a una rete idrica antincendio indipendente, contenuta all’interno di una cassetta apposita avente sportello chiudibile o idranti soprasuolo);
  • naspi (presente normalmente la manichetta e avvolta su un tamburo e collegata alla rete idrica o a una rete idrica antincendio indipendente, contenuta all’interno di una cassetta apposita avente sportello chiudibile);
  • impianto di rivelazione incendio (rivelatori di fumo, ecc.);
  • impianti di spegnimento (sprinkler, ecc.);
  • dispositivi di segnalazione ed allarme;
  • evacuatori di fumo e di calore.

La periodicità degli interventi è definitiva da linee guida e norme tecniche vigenti come:

  • UNI 9994-1: Apparecchiature per estinzione incendi;
  • UNI EN 3-7:2008: Estintori d’incendio portatili.

Si sottolinea che l’ente di controllo, in mancanza dell’effettuazione della manutenzione periodica da parte del Datore di Lavoro, ha la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori rilevanti nei confronti delle organizzazioni.