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Jobs Act del lavoro autonomo e lavoro agile: la nuova normativa

self-employment5È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 Giugno 2017 la legge 22 Maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.”

Il provvedimento, strutturato in 26 articoli, si compone di due insiemi di norme, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di intervento teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale (CAPO I) e, dall’altro, a sviluppare all’interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (CAPO II).

Di seguito tutte le novità che diventano legge:

Tutela dei pagamenti
Dall’entrata in vigore della legge sono considerate nulle tutte le clausole contrattuali che consentono al committente di un lavoro di pagare professionisti, artigiani o collaboratori coordinati in un tempo superiore ai 60 giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Se il contratto non prevede una scadenza entro cui pagare, si considerano 30 giorni dall’emissione della fattura.

Formazione deducibile
È prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.   Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono, altresì, integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Tutela per la maternità
Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’INPS avranno diritto a un congedo parentale che aumenta da tre a sei mesi durante i quali potrà essere sostituita nel proprio lavoro da un collega che abbia “le stesse competenze professionali”. Le lavoratrici avranno diritto all’indennità di maternità pur continuando a lavorare, viene eliminata quindi l’astensione obbligatoria dal lavoro.
In caso di malattia prolungata, si può sospendere il versamento dei contributi per due anni. Le somme non pagate dovranno poi essere rimborsate in rate mensili.

Indennità di disoccupazione
Dal 1° luglio 2017 l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll) per i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata Inps e senza partita Iva, sarà estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Centri per l’impiego
Nei Centri per l’impiego pubblici (Cpi) verrà allestito uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per favorire l’incontro fra domanda ed offerta.

Più welfare da enti di previdenza
Le Casse pensionistiche private potranno attivare ulteriori prestazioni sociali, “finanziate da apposita contribuzione”, destinate soprattutto ad associati vittime di una “significativa riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà”, o con “gravi patologie”.

Partecipazione ai contratti pubblici e fondi europei
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre bandi di gara esplicitamente aperti anche ai lavoratori autonomi oltre che alle imprese. Per facilitare l’accesso alle informazioni, saranno attivati sportelli dedicati nei centri per l’impiego. Per quanto riguarda l’accesso ai fondi europei, i lavoratori autonomi saranno definitivamente equiparati alle piccole e medie imprese.

Lavoro agile (o “smart working”)
Il Capo II della Legge è dedicato al lavoro agile, o “smart working”, che è cosa diversa dal vecchio telelavoro. Il telelavoro infatti era tipicamente pensato per mansioni non qualificate, basate sulla necessità di una postazione fissa e del ricorso a un pc o a un terminale. Lo smart working invece si rivolge a professionalità più qualificate di tipo impiegatizio o manageriale. Si basa su tecnologie «mobili» come tablet, laptop e smartphone. Prevede che il lavoratore svolga una parte dell’orario di lavoro fuori dall’azienda – due giorni alla settimana, tre, un pomeriggio soltanto, con qualunque motivazione – mentre il resto del tempo lavora nel modo tradizionale.
Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma piuttosto è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La disciplina del lavoro agile si applicherà anche alle pubbliche amministrazioni.
Per dare il via a questo rapporto di lavoro “smart” serve un contratto scritto tra le parti, con la possibilità unilaterale di recedere: può essere a tempo determinato o indeterminato.Il Jobs Act e la Sicurezza sul Lavoro è una riforma in Italia che cerca di bilanciare la flessibilità del mercato del lavoro con l’importanza di garantire elevati standard di sicurezza per i lavoratori.