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Visita Medica dopo Lunga Malattia

La Commissione interpelli si è recentemente confrontata con un quesito rilevante in merito alla sorveglianza sanitaria dopo un’assenza prolungata per motivi di salute. L’interpello, numerato come 1/2024 e pubblicato il 6 febbraio 2024, è stato approvato durante la seduta del 25 gennaio 2024. La domanda posta riguarda l’obbligatorietà della visita medica di controllo al termine di un periodo di assenza superiore a sessanta giorni a causa di malattia.

Visita Medica dopo Lunga Malattia, l’interpello 1/2024

Il quesito è stato inviato dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, chiedendo alla Commissione interpelli di fornire una chiara interpretazione della legge rispetto alla necessità della visita medica dopo una lunga malattia, anche nel caso in cui il lavoratore non sia stato esposto a rischi specifici durante l’assenza.
La Commissione interpelli ha inizialmente fornito alcune premesse normative, richiamando il Decreto legislativo n. 81/2008, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 2 del decreto definisce la “sorveglianza sanitaria” come un insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro e ai fattori di rischio professionali.
Il datore di lavoro, secondo l’articolo 18 del decreto, ha l’obbligo di nominare un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. La sorveglianza sanitaria, come indicato nell’articolo 41 del decreto, include una visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni.
La Commissione interpelli ha citato anche alcune sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566, che chiarisce che la visita medica deve essere “precedente” alla concreta assegnazione del lavoratore alle stesse mansioni svolte in precedenza dopo un’assenza prolungata per motivi di salute.
In risposta al quesito dell’Università degli Studi di Milano, la Commissione interpelli ha affermato che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter). Questa visita, volta a verificare l’idoneità alla mansione, è pertanto obbligatoria solo per coloro che sono soggetti a tale sorveglianza, escludendo coloro che non sono stati esposti a rischi specifici durante l’assenza.
In conclusione, la risposta della Commissione interpelli fornisce un chiarimento importante sulla necessità della visita medica dopo una lunga malattia, ancorando l’obbligatorietà a specifiche circostanze di sorveglianza sanitaria.