Interpello n. 3/2026: chiarimenti su videoterminalisti e requisiti dei locali di lavoro
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 24 settembre 2026, ha pubblicato il nuovo Interpello n. 3/2026, affrontando due questioni che da anni generano dubbi interpretativi nelle aziende: la corretta individuazione dei lavoratori videoterminalisti e l’applicazione dei requisiti strutturali dei locali destinati a postazioni di controllo o uffici.
L’istanza nasce dal contesto degli Agenti di Stazione della Metropolitana di Napoli, ma la risposta della Commissione ha valore generale e riguarda tutte le realtà in cui si utilizzano monitor, postazioni di supervisione, sale operative o ambienti tecnici con spazi ridotti.
Il primo punto affrontato riguarda la definizione di videoterminalista. La Commissione richiama l’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008, ribadendo che ciò che determina l’applicazione del Titolo VII non è la mansione, né il tipo di immagini visualizzate, ma il tempo effettivo di utilizzo del videoterminale. Un lavoratore è considerato videoterminalista quando utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, al netto delle pause previste dall’articolo 175. Questo significa che anche figure non tradizionalmente associate al lavoro d’ufficio come operatori di controllo, addetti alla vigilanza, personale di sala operativa, possono rientrare pienamente nella disciplina dei videoterminalisti se superano la soglia delle venti ore. La Commissione sottolinea che, in presenza di tale requisito, tutte le disposizioni del Titolo VII devono essere applicate senza eccezioni, pause obbligatorie, sorveglianza sanitaria, valutazione ergonomica della postazione e analisi dei rischi specifici.
Il secondo tema riguarda i requisiti dei locali destinati a ospitare posti di lavoro. La Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi ambiente in cui un lavoratore svolge la propria attività rientra nella definizione di “luogo di lavoro” e deve quindi rispettare i requisiti dell’Allegato IV. L’allegato IV stabilisce limiti precisi per altezza, cubatura e superficie, e prevede che eventuali deroghe siano possibili solo quando esistono reali necessità tecniche e solo previa autorizzazione dell’organo di vigilanza competente. Per i locali destinati a uffici, invece, valgono le norme urbanistiche vigenti, che non possono essere ignorate o modificate in funzione della mansione svolta.
In sintesi, l’interpello ribadisce due concetti: la qualifica di videoterminalista dipende dal tempo di utilizzo del VDT e non dalla mansione, e tutti i locali che ospitano posti di lavoro devono rispettare i requisiti strutturali previsti dalla normativa, salvo deroghe formalmente autorizzate.
