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Interpello: gli obblighi dei datori di lavoro appaltatori

fornitoreNell’interpello n.1/2018 del 14 febbraio 2018 si indica che l’ANIP (Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati), su segnalazione di una propria Associata che svolge servizi a soggetti committenti, non ha la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza ed eroga i servizi in tutti gli ambienti. L’ Associazione ha richiesto alla Commissione un parere sui seguenti quesiti:

“1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?

2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?

3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?”

La Commissione premette l’articolo 18 del D. Lgs. 81/08 secondo il quale il datore di lavoro e i dirigenti designano i lavoratori incaricati alla gestione dell’emergenze; l’articolo 43 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale il numero di addetti all’emergenza non può essere determinato a priori, piuttosto prende in considerazione le dimensioni dell’azienda, gli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza; l’articolo 46 comma 4 secondo il quale continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

L’articolo 5 del D.M. 10 marzo 1998 prevede che il datore di lavoro adotti le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio ed elabori un piano di emergenza. Ad eccezione delle aziende ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ma misure organizzative e gestionali in caso di incendio.

La Commissione fa riferimento a quanto già indicato nell’Interpello n.6/2013 in cui si indica che “…ai sensi dei commi 1 e 2 in capo al datore di lavoro committente gravano i seguenti obblighi:

1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza

adottate in relazione alla propria attività;

Il comma 3 dell’articolo 26 impone, inoltre, al datore di lavoro, l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), il quale deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. È possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

I datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.