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Infortunio in itinere e deviazioni per accompagnare i figli a scuola: chiarimenti normativi

DucksL’infortunio avvenuto durante il tragitto casa – lavoro – lavoro casa è rimborsato dall’Inail sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs 38/2000:
«Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.».

Con la circolare n. 62 del 18 Dicembre 2014 vengono fornite indicazioni in merito agli infortuni in itinere avvenuti nel caso di infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola.

L’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa solo subordinandolo alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso, tenendo conto per esempio:
– dell’età del figlio,
– della lunghezza della deviazione,
– del tempo della sosta,
– della mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio.

In conclusione, in ogni singolo caso, deve essere riscontrabile un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato per il raggiungimento del posto di lavoro e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Si specifica che le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.