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Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

A seguito dell’uscita della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021, per i lavoratori che rientrano da malattia per Covid-19,  riportiamo di seguito  le novità più importanti:

  • ai fini del reintegro del personale nei luoghi di lavoro, i dipendenti positivi (sintomatici e asintomatici) poi negativizzati dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione;
  • i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
  • il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato;
  • il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante;
  • ai lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
I lavoratori positivi, sia sintomatici che asintomatici, dovranno inviare il certificato di avvenuta negativizzazione al medico competente.  Sarà cura del medico competente avvisare il datore di lavoro del possibile rientro a lavoro del dipendente.