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Rischio elettrico: definizione, normativa e prevenzione

Gli infortuni per elettrocuzione rappresentano un problema serio nelle aziende, considerando che la mortalità legata a questi incidenti è nettamente più elevata rispetto a quella degli infortuni non elettrici.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), infatti, dedica il Capo III del Titolo III agli elementi che il datore di lavoro deve tenere in considerazione per ridurre il rischio di natura elettrica.

In questo approfondimento vedremo cosa si intende per rischio elettrico, quali sono i lavori elettrici e le basi della sicurezza nei lavori elettrici, oltre ad analizzare l’importanza della formazione dei lavoratori in tale ambito.

La definizione di rischio elettrico

Per rischio elettrico si intende la probabilità di subire gli effetti derivanti da contatti accidentali con elementi in tensione (contatti diretti e indiretti), o da arco elettrico, per il danno conseguente. Esiste anche un rischio elettrico legato alla salvaguardia degli immobili, di macchinari/attrezzature e degli impianti, da valutare al fine di evitare possibili inneschi di incendi o esplosioni.

Nel dettaglio, secondo la definizione di rischio fornita dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoroderiva dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione”.

Il rischio elettrico sul lavoro

Per la maggior parte dei lavoratori, il rischio elettrico è il pericolo a cui sono esposti i lavoratori a seguito del venir meno di barriere di sicurezza di cui sono stati dotati gli impianti o le apparecchiature, pertanto l’esposizione al rischio elettrico si verifica solo a seguito di un’errata realizzazione o di incuria nell’uso di attrezzature, impianti e apparecchiature.

Altri lavoratori, invece, sono esposti al rischio elettrico poiché svolgono la propria attività lavorativa sugli impianti elettrici stessi, ad esempio per l’esercizio, le verifiche o la manutenzione. Ci sono anche dei lavoratori esposti al rischio elettrico a causa di una attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze.

 Il rischio elettrico: la normativa 81/08

Dove è presente il rischio elettrico, decorrono automaticamente gli obblighi previsti dal Capo III del D.Lgs 81/2008, in particolare le misure di prevenzione e protezione ascrivibili al Datore di Lavoro di cui all’art 18.

Gli aspetti relativi agli obblighi delle aziende, e alle misure preventive e protettive, sono definiti negli articoli dall’80 all’87. Il D.Lgs. 81/08 specifica inoltre i criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l’identificazione delle misure di sicurezza.

Si citano a titolo di esempio:

  • l’articolo 80 “Obblighi del datori di lavoro”, che introduce alcune misure di carattere generale tra cui l’obbligo di eseguire una valutazione con redazione di uno specifico documento di valutazione dei rischi, adottando procedure di uso e manutenzione che tengano conto delle disposizioni legislative vigenti. A seguito della valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, oltre a individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro;
  • l’articolo 81 “Requisiti di sicurezza”, che specifica che tutti i materiali, macchinari e apparecchiature, nonché l’installazione e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, condizione ottenibile solo in caso di conformità alle norme tecniche di riferimento.

Si fa poi riferimento anche alle norme tecniche nazionali che disciplinano i lavori elettrici, che sono la norma CEI 11-27 e la norma CEI 11-15 (specifica per i lavori in alta e media tensione).

 Quando si configura il rischio elettrico?

Per la definizione di lavoro elettrico si ricorre alla norma CEI 11-27, che all’art. 3.8 lo definisce come “un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico. Esempi di intervento sono: prove e misure, riparazioni, sostituzioni, montaggi ed ispezioni”.

Si ha pertanto un lavoro elettrico se è presente una parte attiva accessibile. A discapito del senso comune, la realizzazione ad esempio di un nuovo impianto elettrico non è pertanto un lavoro elettrico. Infatti, finché l’impianto non è alimentato, non dispone di parti attive e di conseguenza non vi è alcun pericolo di folgorazione.

Il D.Lgs 81/08 all’art. 82, comma 1 inoltre specifica: “l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività, secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.

Si può dedurne che:

  • chi esegue lavori elettrici deve essere idoneo ad eseguirli;
  • chi esegue lavori elettrici sotto tensione deve disporre di un’abilitazione da parte del datore di lavoro a questo tipo di attività.

 Quali sono i lavori elettrici?

Premesso ciò, i soggetti che possono essere interessati al rischio elettrico sono potenzialmente tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione o dal reparto di lavoro. Tuttavia, è ragionevole dividere tali soggetti in due macrocategorie, in relazione al grado di esposizione a tale rischio:

  • utenti generici;
  • operatori elettrici.

Gli utenti generici sono i soggetti che, in ambito aziendale, sono destinati ad operare, anche occasionalmente, con l’utilizzo di impianti o attrezzature elettriche e/o elettroniche, alimentate da qualsiasi fonte di energia elettrica.

Possono altresì rientrare in questa categoria tutti gli altri lavoratori o soggetti occasionali che, a qualsiasi titolo, possono trovarsi nei locali aziendali, in quanto possono venire a contatto con masse che, a causa di un guasto, possono avere assunto tensioni pericolose.

Gli operatori elettrici sono invece i soggetti che per loro specifica mansione svolgono i “lavori elettrici” così definiti dalla Norma CEI 11-27, intesi come interventi su impianti o apparecchiature elettriche con accesso alle parti attive, fuori o sotto tensione, o nelle vicinanze.

Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che hanno la necessità di rimuovere le protezioni di impianti, macchine o attrezzature elettriche al fine effettuare lavori o, più semplicemente, l’apertura di quadri elettrici per interventi di ripristino in caso di guasto. In linea generale, tali operatori possono essere interni o esterni all’azienda.

 Cosa può provocare il rischio elettrico?

I lavori con rischio elettrico, a seconda della distanza dai conduttori, possono essere classificati in lavori elettrici e lavori non elettrici. A loro volta i lavori elettrici, a seconda della distanza dai conduttori, si dividono in lavori in prossimità di parti attive e lavori sotto tensione.

Sono considerati lavori sotto tensione anche quelli eseguiti sulle parti attive di un impianto elettrico che sono fuori tensione, ma non sono collegate a terra e in cortocircuito.

Sempre la norma CEI 11-27, indica che i lavori elettrici possono essere eseguiti da persone esperte o persone avvertite. I lavori sotto tensione sono disciplinati dall’art. 82 del D.Lgs. 81/08, e, se in bassa tensione, possono essere eseguiti da persone esperte (PES) in ambito elettrico, dotate di idoneità, mentre in media e alta tensione possono essere eseguiti solo da lavoratori abilitati di società autorizzate.

I lavori in prossimità di parti attive possono essere eseguiti da persone esperte (PES) o avvertite (PAV) in ambito elettrico, oppure da persone comuni (PEC) sotto la supervisione di una PES (che ha messo in atto messa in sicurezza elettrica, oppure installazione di barriere o di protettori isolanti), oppure da PEC sotto la sorveglianza di PES o PAV applicando la procedura del lavoro in prossimità (distanza di sicurezza).

In merito la sicurezza nei cantieri, l’art 117 (Capo II, Titolo IV) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei cantieri. Per tali lavori, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83 e le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

  • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
  • posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
  • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La norma CEI 11-27 definisce poi la supervisione nell’esecuzione come il complesso di attività svolte da PES, prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriori necessità di controllo, predisponendo ad esempio misure di prevenzione e protezione, messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di esso, installazione di barriere e impedimenti, modalità d’intervento, istruzioni specifiche.

 Come prevenire il rischio elettrico?

La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro. In particolare, nei lavori considerati a rischio è necessario adottare una serie di misure di prevenzione e protezione dal rischio elettrico.

Tali procedure hanno aspetti comuni (la verifica di fattibilità del lavoro, le comunicazioni tra le diverse figure coinvolte, la valutazione delle condizioni di lavoro, ecc.), ma anche aspetti che variano in base alla metodologia di lavoro che si intende adottare (lavoro a distanza, lavoro a contatto, ecc.).

La valutazione del rischio elettrico, facente parte della valutazione dei rischi lavorativi, deve tenere in considerazione diversi elementi, partendo dalle fonti di rischio primarie (impianti e apparecchi) e senza trascurare le condizioni dell’impianto specifiche e le caratteristiche del luogo di lavoro, nonché dei processi lavorativi che possano eventualmente causare interferenze.

Gli aspetti di maggiore criticità risultano essere impianti elettrici, quadri, linee di distribuzione e attacchi. Come previsto dal D.Lgs 37/08, sono fondamentali le verifiche periodiche e le relative certificazioni dello stato di ogni elemento, anche in considerazione dei carichi elettrici che un impianto deve sopportare.

Cosa si intende per sovraccarico in materia di rischio elettrico?

Una valutazione accurata del rischio elettrico deve essere periodicamente rivista anche in base a variazioni dei processi lavorativi che possano apportare un aumento della richiesta di energia, quindi un potenziale sovraccarico dell’impianto (per esempio l’acquisto di nuova strumentazione o attrezzature).

In particolare, il sovraccarico è il superamento del limite di carico permesso, una situazione che può causare una serie di danni e conseguenze come incendi, rotture, attrito e calore.

In azienda sono necessari interventi di mantenimento delle condizioni di sicurezza del lavoro, tra cui, ai sensi del DPR 462/01, l’azienda deve effettuare la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche ogni due oppure ogni cinque anni.

Dal punto di vista dei lavoratori, l’utilizzo in sicurezza delle apparecchiature elettriche non può prescindere dai seguenti accorgimenti:

  • evitare l’accumulo di carta o di altro materiale infiammabile nei pressi di cavi, prese e spine;
  • evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di prese multiple, in quanto se non dotate di apposito interruttore di sicurezza potrebbero essere sovraccaricate e riscaldarsi;
  • verificare la presenza di idoneo mezzo estinguente e controllare che sia visibile e di facile accesso (non deve esserci materiale depositato davanti);
  • controllare lo stato di cavi e prese e sostituirli quando consumati o lesionati;
  • in caso di bruciature di fusibili, scatti ripetuti degli interruttori “salvavita”, o altre indicazioni di mal funzionamento dell’impianto, è buona norma cercare di individuare la causa del guasto.

 Le potenziali conseguenze del rischio elettrico

Le conseguenze del contatto con parti di tensione possono essere più o meno gravi, a seconda l’intensità della corrente che passa attraverso il corpo umano e la durata della “scossa elettrica” (contatto diretto).

Entrando nel merito alla valutazione del rischio elettrico, l’art 80 del D.Lgs 81/08, indica prima di tutto le diverse tipologie di pericolo che possono presentarsi, distinguendo tra contatto elettrico diretto (quando la scarica viene trasmessa al corpo direttamente da una fonte di energia) e quello indiretto (quando vi è passaggio di corrente attraverso un elemento conduttore come può essere l’acqua o un metallo).

Gli eventuali effetti dannosi sull’organismo, che possono verificarsi in seguito a un incidente di natura elettrica, variano in base alla durata dell’esposizione, alla frequenza e all’intensità della corrente.

Il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo, agendo direttamente sui vasi sanguigni e sulle cellule nervose, provoca lo stato di shock elettrico. Ciò avviene poiché agisce sul sistema cardiaco provocando lesioni al miocardio, aritmie, alterazioni permanenti di conduzione.

Inoltre, in base alla durata e all’intensità dello shock elettrico, questo rischio può provocare una serie di danni all’attività cerebrale, al sistema nervoso centrale e all’apparato visivo e uditivo.

Gli effetti della corrente elettrica nel corpo umano più frequenti sono:

  • ustioni;
  • arresto della respirazione;
  • tetanizzazione;

Si parla di folgorazione (o elettrocuzione) quando vi è passaggio di corrente attraverso il corpo. In questo caso si possono manifestare danni cardiaci (fibrillazione ventricolare), muscolari (tetanizzazione) e nervosi con seria compromissione delle funzioni sensitive e motorie.

Riguardo la fibrillazione nel cuore, circolano correnti simili a quelle presenti in un comune circuito elettrico, se alle normali correnti elettriche fisiologiche viene sottoposta una corrente elettrica di intensità superiore, essa può provocare l’alterazione nel naturale equilibrio elettrico corporeo.

Danni meno significativi si possono avere per contatti brevi o per correnti di bassa intensità, sono generalmente localizzati nel punto di contatto e possono manifestarsi con ustioni locali o ipersensibilizzazione della zona colpita dalla scarica. Le ustioni possono essere provocate sia dal passaggio della corrente attraverso il corpo umano, sia dall’arco elettrico e da temperature eccessive prodotte da apparecchi elettrici.

Inoltre, malfunzionamenti degli apparati e delle attrezzature elettriche, così come utilizzi impropri, risultano essere la prima causa di innesco di incendi. Ovunque vi sia la presenza di un rischio specifico, quindi, esiste la possibilità che si sviluppi un incendio di natura elettrica, dunque scatta automaticamente l’obbligo della relativa valutazione (rischio incendio).

 L’importanza della formazione per la prevenzione del rischio elettrico sul lavoro

Le misure di gestione del rischio non possono prescindere dalla prevenzione, che si realizza attraverso costante formazione e informazione dei lavoratori. In questo modo, i lavoratori possono acquisire maggiore consapevolezza e sapere come operare in sicurezza.

Ciò non richiede una regolare manutenzione degli impianti e delle attrezzature, ai sensi delle normative tecniche CEI con richiesta di rilascio di relativo attestato di conformità, ma anche l’adozione di adeguati dispositivi tecnici di sicurezza (interruttori differenziali, barriere fisiche, misuratori di tensione, utilizzo di materiali isolanti).

Sono inoltre indispensabili delle efficaci misure di protezione individuale, per le quali vige sempre l’obbligo di adozione da parte delle aziende, come ad esempio guanti isolanti e calzature antistatiche.

Riguardo i DPI (dispositivi di protezione individuale), oltre ai requisiti di carattere generale e ad alcuni requisiti supplementari comuni, i DPI per la protezione contro gli shock elettrici devono soddisfare requisiti supplementari specifici, tra cui:

  • avere grado di isolamento adeguato;
  • riportare indicazione della classe di protezione e/o della tensione d’impiego;
  • riportare indicazione del numero di serie e della data di fabbricazione.
  • Riguardo la formazione, la varietà di corsi specifici nell’ambito della sicurezza e gestione del rischio elettrico è notevole (corsi per PES, per PAV per PEI).

La norma CEI 11-27, art. 5.4, individua i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti da una persona avvertita, esperta e/o idonea.

Il Legislatore con il decreto del 4/02/2011 ha stabilito, a titolo di esempio che, quando si è in presenza di rischio elettrico in alta tensione, nessun lavoro debba essere eseguito da persone prive di adeguata formazione.

Per formazione si deve intendere l’insieme delle iniziative che conducono il lavoratore a possedere conoscenze teoriche, abilità esecutive e capacità organizzative (nonché prendere decisioni) sufficienti a permettere di compiere le attività affidate in piena sicurezza. I corsi di formazione devono essere tenuti da personale qualificato.

Pericoli dell’elettricità

  • I rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica sono essenzialmente:
  • rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da  contatti con elementi normalmente in tensione ad esempio l’alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc);
  • rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa del guasto (ad esempio la scossa presa quando si apre un frigorifero o si tocca un tornio o una qualsiasi altra macchina);
  • rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti;
  • rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive come ad esempio nelle raffinerie, industrie chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas, nei mulini, ecc).

Tutti questi rischi sono stati studiati e la prevenzione degli infortuni in questi casi si basa sull’uso di macchine ed impianti realizzati a regola d’arte, su una loro adeguata manutenzione e su un loro uso corretto.