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Il Preposto: La Figura spiegata nel D.L.GS. 81/08

Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 è quella di avere espletata la figura del preposto (accorpata finora dalla normativa alle figure di dirigenti e datori di lavoro) all’interno dell’organizzazione della sicurezza. La figura del preposto non era certo assente dalla precedente normativa ma la definizione di compiti e responsabilità rilevava più dalla giurisprudenza che dalla normativa stessa.

Per cominciare, il D.Lgs. 81/08 offre all’articolo 2 comma 1. lettera e) una definizione:
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Il D.Lgs. 81/08 non si accontenta di dare una definizione ma attribuisce anche compiti precisi al preposto:

Articolo 19 – Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

La figura del preposto così definita diventa fondamentale nell’organizzazione della sicurezza in quanto il preposto ha il compito di svolgere una vigilanza attiva nei confronti dei lavoratori. Considerando l’ulteriore obbligo di segnalazione al datore di lavoro ricopre un ruolo di interfaccia operativa. Notiamo inoltre che la figura viene ancora maggiormente dissociata da quelle di datore di lavoro e di dirigente in quanto il preposto non è tenuto all’adozione di misure di prevenzione e protezione. Dalla definizione stessa dei compiti, la “classica” figura del preposto si  medesima in un capo officina, responsabile del produzione, capo reparto, …

La definizione specifica del preposto e l’attribuzione di competenze specifiche va di pari con l’introduzione di sanzioni specifiche:

Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g)

A queste sanzioni di carattere “generale” si aggiungono varie sanzioni presenti lungo il decreto per tematiche specifiche.

Per quanto riguarda la formazione, il D.Lgs. 81/08 ha introdotto un’importante novità ovvero l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei preposti:

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La formazione ricevuta dal preposto si aggiunge comunque alla formazione ricevuta da tutti i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo. E’ da notare che contrariamente ad altre figure, non vi alcun rimando a successivo decreto per la definizione di contenuti e durata della formazione dei preposti.