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Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Vediamo nel dettaglio cosa si intende per POS, la relativa normativa, quali sono i contenuti minimi di questo documento e come si redige, aggiungendo ulteriori note al riguardo.

Tra i documenti di sicurezza che il datore di lavoro deve redigere obbligatoriamente, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si annovera il piano operativo di sicurezza (POS). Il documento appartiene alla disciplina che regola la sicurezza nel settore delle costruzioni, nello specifico i cantieri temporanei o mobili. Ecco di cosa si tratta.

Cos’è il POS

Il POS è il documento che deve essere elaborato da ciascun datore di lavoro che si trova a capo delle imprese esecutrici che operano all’interno di un cantiere.
Il Piano di sicurezza dell’impresa esecutrice è da intendersi, non solo per ottemperare gli obblighi di legge ma, come uno strumento per la tutela della salute e della sicurezza, comprensivo di opportune valutazioni effettuate individuando tutti i rischi cui possono essere soggetti i lavoratori. La mancata elaborazione del POS è una grave violazione, che porta alla sospensione dell’attività con relative sanzioni. Contenendo informazioni indicative e modalità organizzative essenziali in termini di sicurezza del lavoro, è un documento che ha lo scopo di identificare e fornire chiare indicazioni per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici dei lavori svolti in cantiere.
L’impresa esecutrice consegna poi il POS al Committente o al datore di lavoro dell’impresa affidataria e quest’ultimo lo trasmette al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE). Il POS, così come il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) devono essere messi a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) prima dell’inizio dei lavori.
A sua volta, il Committente può incaricare un Responsabile dei lavori, figura del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria negli appalti privati, mentre negli appalti pubblici risulta essere una figura sempre presente. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà interamente in capo alla propria posizione di garanzia gli obblighi, i compiti e le conseguenti responsabilità che gli derivano da quanto stabilito negli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il POS, in sostanza, è la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni di cantiere, redatto con la finalità di gestirle in sicurezza e di ridurre al minimo, se non azzerare, il numero di incidenti e infortuni che possono verificarsi in cantiere durante le attività lavorative. Lo stesso deve essere elaborato dalle singole imprese esecutrici, che hanno consapevolezza delle loro procedure di lavoro e dei rischi connessi alle proprie lavorazioni (i rischi di interferenza tra le diverse lavorazioni sono gestiti dal PSC).

POS: la normativa

Il POS è stato introdotto e disciplinato nell’ambito delle normative di sicurezza nei cantieri edili ed era previsto già dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94, oggi abrogato. Il documento costituisce una delle parti essenziali del sistema della sicurezza nel settore edile.
Come già indicato, la norma che attualmente regola il documento è il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
Il D.Lgs. 81/08 definisce all’articolo 89 lettera h il POS come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
L’articolo 17 comma 1, lettera a infatti stabilisce che il datore di lavoro ha tra i vari obblighi non delegabili “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28” (documento di valutazione dei rischi – dvr).
L’impresa esecutrice è invece definita, alla lettera i-bis, come: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. All’articolo 96 lettera f la norma specifica che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, sopra citato.
Ogni impresa esecutrice deve pertanto necessariamente preparare, prima di cominciare qualunque attività in cantiere, il proprio POS da considerarsi come piano complementare al PSC, ove presente.

POS: i contenuti minimi

Il POS deve essere redatto secondo i contenuti previsti nel Titolo IV – allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. I contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili come indicato nell’allegato XV, al punto 3.2. sono i seguenti:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
6) i nominativi del direttore tecnico del cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Come si redige

La redazione del POS deve rispondere a requisiti di: semplicità, brevità, comprensibilità, specificità e coerenza. Il piano operativo di sicurezza deve essere:
• semplice, breve, comprensibile: redatto in forma chiara, semplice, facilmente leggibile, e consultabile dalle figure presenti in cantiere;
• specifico, coerente: riferito all’opera e agli specifici lavori da realizzare, concorde nelle diverse fasi di lavoro con l’individuazione di rischi e misure attuabili nel concreto.
Nel POS devono essere riportate informazioni generali, articoli di legge e norme tecniche in modo da garantire la completezza e l’idoneità del documento considerandolo come strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione.
Riepilogando, il POS comprende quindi le seguenti sezioni:
• dati generali del cantiere;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice;
• specifiche mansioni inerenti la sicurezza del cantiere;
• descrizione dell’attività di cantiere;
• elenco di attrezzature, macchine e impianti utilizzati;
• elenco delle sostanze pericolose;
• rischio relativo al rumore;
• elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
• elenco informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (con relativi attestati dei corsi di sicurezza erogati);
• singole fasi di lavorazione e valutazione di rischio di cantiere;
• procedure complementari e di dettaglio richiesto dal PSC;
• modalità di coordinamento con eventuali subappalti e lavoratori autonomi in caso di rischi per interferenze lavorative, riunioni e sopralluoghi.
Sono indispensabili anche: le rappresentazioni grafiche a scala opportuna, tavole e disegni tecnici esplicativi, planimetrie e schemi, atti a rappresentare in modo completo gli elementi delle singole lavorazioni.
La redazione del piano operativo di sicurezza comprende diversi allegati, quali ad esempio:
• lavorazioni affidate a terzi;
• certificazione di conformità;
• schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate;
• attestati di formazione;
• esito del rapporto di valutazione del rumore.

Inoltre, il POS necessita di aggiornamento in seguito a:
• introduzione di nuove macchine ed attrezzature inizialmente non previste;
• problematiche emerse durante le lavorazioni;
• nuovi subappalti di imprese o lavoratori autonomi;
• aggiornamenti del PSC che riguardano le lavorazioni dell’impresa;
• richieste di chiarimenti formulate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
• variazioni nell’organizzazione a carico dell’impresa o dei subappaltatori;
• modifiche progettuali e varianti in corso d’opera;
• fasi lavorative urgenti ed impreviste;
• modifiche procedurali;
• in generale, altri cambiamenti significativi.

Il Decreto Interministeriale del 09 settembre 2014 ha introdotto il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato: trattasi di un modello standardizzato nato con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti formali delle imprese esecutrici senza ridurre la tutela del lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Tale modello è stato introdotto con l’obiettivo di essere il più possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. senza ridurre i principali contenuti previsti in materia di valutazione del rischio e di misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza e salute dei lavoratori.
La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di lavorazione svolta dalla ditta né dalla tipologia di cantiere in cui risulta coinvolta.