Igiene del lavoro: cosa dice la normativa
L’igiene sul lavoro è una componente importantissima della sicurezza e della tutela della salute dei dipendenti. La normativa stabilisce precisi doveri a carico del datore di lavoro.
La normativa vigente sull’igiene del lavoro prevede che il datore implementi, a tutela della salute e a protezione dei lavoratori, un’organizzazione della sicurezza aziendale che garantisca un sistema di prevenzione dei rischi legati all’igiene dei luoghi di lavoro.
Le norme di sicurezza e igiene si rintracciano in particolare nel D. Lgs. 81/08, che prescrive anche una serie di requisiti che i luoghi di lavoro devono rispettare per poter essere considerati salubri e garantire così la sicurezza per i lavoratori.
Ecco la normativa spiegata in questa guida breve:
Sicurezza nei luoghi di lavoro
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste, secondo il Testo unico di sicurezza (D. Lgs. 81/08), in quell’insieme di misure di tipo organizzativo e tecnico con lo scopo di garantire salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambiente lavorativo.
Sulla base del Testo unico, di altre norme generali (come lo Statuto dei lavoratori) e di altre disposizioni del Ministero della salute e del Codice Civile, la responsabilità dell’attuazione di tutte le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro spetta al datore di lavoro. Questi ha l’obbligo di garantire l’incolumità, l’integrità e il benessere dei suoi dipendenti, in relazione al tipo di attività svolta.
Dunque, il datore di lavoro ha il dovere di applicare le norme di prevenzione previste dalla legge e le misure che, in base alla propria esperienza nonché alla tecnica disponibile, può implementare per un miglioramento per la sicurezza e la salute dei laboratori.. Per contro, il lavoratore ha diritto a svolgere le proprie mansioni in un ambiente lavorativo salubre, privo di rischi di infortuni e l’esposizione a malattie professionali.
Il Testo unico ha inoltre recepito importanti direttive e disposizioni europee relative alla salute e alla sicurezza, per esempio in merito a prevenzione degli infortuni, soccorso, sorveglianza sanitaria, soggetti preposti alle misure di prevenzione incendi, documentazione da tenere in azienda a questo riguardo.
In particolare, vengono individuate delle figure della sicurezza, accanto al datore di lavoro: si possono ricordare il coordinatore Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente (MC) .
In più, è previsto che, se l’azienda conta più di 15 lavoratori, il datore di lavoro convochi una riunione periodica sulla sicurezza per fare il punto sulle misure adottate, sui rischi specifici e sui metodi per tenerli sotto controllo, anche tramite corsi di formazione dei lavoratori esposti sui fattori di rischio per la salute e sicurezza e sui dispositivi di protezione collettiva e individuale.
A tal fine, tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di redigere in collaborazione con le figure della sicurezza in azienda,il Documento di valutazione dei rischi (DVR), che è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico[1] o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28.
La normativa sull’igiene nei luoghi di lavoro
Per quanto riguarda l’igiene sul luogo di lavoro occorre fare sempre riferimento al D. Lgs. 81/08 (con successive modifiche e integrazioni sulla normativa di sicurezza, come il decreto legislativo 106/09).
In tutti i luoghi di lavoro, cioè negli ambienti in cui sono situate postazioni di lavoro vere e proprie e in quelli in cui il lavoratore deve recarsi per svolgere compiti collaterali alle proprie mansioni (per esempio le zone di deposito), il datore di lavoro ha la responsabilità di mantenere un’igiene e una pulizia adeguate.
In primo luogo, deve fare in modo che le operazioni di pulizia siano svolte regolarmente e in maniera adeguata alle esigenze ambientali, ove possibile al di fuori dell’orario di lavoro, e in modo da non recare danno alla salute del lavoratore. Inoltre, pavimenti e infissi devono essere, ove possibile, realizzati in modo tale che la pulizia si svolga in maniera semplice e accurata.
Nei luoghi di lavoro, o nelle zone più prossime, dev’essere garantita la presenza di fonti di acqua potabile, cosicché i lavoratori possano sia bere che lavarsi quando necessario. L’acqua deve essere, naturalmente, pulita e protetta, e assieme ad essa devono esserci detersivi e prodotti per l’asciugatura.
I servizi igienici devono obbligatoriamente essere presenti, funzionanti e messi a disposizione del personale. Se i lavoratori sono meno di dieci in tutta l’azienda, i bagni possono essere comuni ed utilizzati in maniera alternata; altrimenti, è necessario che siano separati per gli uomini e per le donne. Speciali normative regolano poi i servizi igienici destinati ai dipendenti disabili.
I luoghi di lavoro devono essere privi di rifiuti o sostanze dannose per la salute. Inoltre, va garantito ai lavoratori uno spazio sufficiente e funzionale per svolgere i propri compiti.
Tali spazi devono essere protetti dalla pioggia, dall’umidità ambientale e dagli altri agenti atmosferici, riscaldati durante l’inverno, isolati acusticamente (nei limiti del possibile e in rapporto al tipo di attività svolta) e dotati di sufficiente areazione e illuminazione, attraverso fonti naturali o artificiali.
L’igiene Industriale rappresenta quel ramo di studio che si dedica all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica, originati dall’industria. Il suo scopo è la prevenzione di potenziali danni e, ove necessario, la rimozione o mitigazione di tali rischi.
I requisiti
Sulla base del Testo unico (regolamento all’allegato IV) e di altre norme del Ministero della sanità, sono previsti dei requisiti igienici specifici per i luoghi di lavoro, che possono essere controllati dal Servizio sanitario nazionale o da altri organismi di vigilanza.
Innanzitutto, gli edifici destinati al lavoro devono essere stabili, solidi e accessibili. Sono previste particolari regole sull’altezza dei locali interni, sulla cubatura e sulla superficie complessiva.
Inoltre, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, impianti e scale sono soggetti a ulteriori specificazioni normative che assicurino igiene e sicurezza sotto tutti i punti di vista. Occorre prestare particolare attenzione anche alle vie di accesso e alle vie di fuga in caso di emergenza, e dunque allo stato di porte e portoni e, in generale, alle zone di transito.
È molto importante poi la condizione del microclima interno. Se il luogo di lavoro è chiuso vanno garantite condizioni di areazione e di temperatura adeguate alle mansioni svolte, in modo da non recare disturbi o problemi ai lavoratori.
Vi sono poi ulteriori indicazioni da applicare ad alcuni luoghi e locali specifici all’interno dell’azienda, affinché siano mantenuti sempre puliti, funzionali e utilizzabili in sicurezza; tra questi si possono menzionare i locali di riposo e i refettori, gli spogliatoi e i luoghi di deposito.
Ovviamente è necessario predisporre, anche per i lavori all’aperto, servizi igienici assistenziali dotati di tutte le caratteristiche e le attrezzature previste per poter essere utilizzati in condizioni di salubrità e sicurezza.
Infine, si ricorda l’importanza di difendere dall’inquinamento i luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda i materiali nocivi risultanti da scarti di lavorazione (sostanze chimiche e simili) che per quelli presenti per altre ragioni nell’ambiente (agenti biologici, agenti chimici).