Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Identificazione dei soggetti formatori per la modalità e-learning

La Commissione Interpelli, al fine di chiarire quali siano i soggetti abilitati ad effettuare la formazione dei lavoratori ha pubblicato l’interpello n. 7/2018 del 21 settembre 2018.

Dall’analisi dello stesso emerge che “i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo 7 luglio 2016 (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione anche in modalità e–learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II”.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
  2. gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
  3. le Università;
  4. le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  5. le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
  6. l’INAIL;
  7. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
  8. l’amministrazione della Difesa;
  9. le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
    • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    • Ministero della salute;
    • Ministero dello sviluppo economico;
    • Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
    • Formez;
    • SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
  10. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
  11. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
  12. gli ordini e i collegi professionali.