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Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati

In data 16 Settembre 2021 è stato emanato un decreto che rende obbligatorio il Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, con efficacia dal prossimo 15 Ottobre.

I soggetti obbligati

Nel dettaglio l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per svolgere l’attività lavorativa si applica a:

  • In ambito lavorativo pubblico: personale delle amministrazioni pubbliche, personale in regime di diritto pubblico, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
  • In uffici giudiziari: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie
  • In ambito lavorativo privato: chiunque svolga un’attività lavorativa in ambito privato.

Coloro che svolgono un’attività lavorativa svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato negli ambiti sopra citati.

E’ naturalmente fatta eccezione per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 

I controlli

Ai datori di lavoro spetta il compito di verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori e dovranno, dunque, entro il prossimo 15 Ottobre definire le modalità operative per organizzare le verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Dovranno, inoltre, individuare, con atto formale, i soggetti deputati ad attuare tali verifiche.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate con le modalità indicate dal decreto del 17-06-2021, ossia mediante lettura del codice a barre bidimensionale tramite applicazione C-19.

Per i soggetti esterni la verifica del rispetto delle prescrizioni va effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

 

Le sanzioni

I lavoratori che a seguito di controllo risultassero privi di Green pass sono immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, ma non sono passibili di sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Durante la sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza il certificato verde è punito con sanzione da 600 a 1500 euro.

Al datore del lavoro che non adempie all’obbligo di controllo della Certificazione si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.

 

Test antigenici 

I test molecolari e antigenici rapidi saranno gratuiti per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute.

Per gli altri soggetti, le farmacie saranno tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati come esplicato nel Protocollo d’Intesa:

  • test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni € 8,00
  • di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni € 15,00.

 

Certificazioni verdi COVID-19 

Infine, il decreto apporta qualche modifica per quanto riguarda Certificazioni Verdi.

La certificazioni verdi, oltre alle condizioni elencate nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, con modificazioni dallal egge 17 giugno 2021 n.87 ossia:
– a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al   termine   del prescritto ciclo;
– b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;
– c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Si aggiunge anche la seguente condizione:
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Inoltre, la certificazione verde  COVID-19  rilasciata alla somministrazione della prima dose di  vaccino  ha validità non più a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, ma dal giorno stesso della somministrazione.

Infine, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 con validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.