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Genitore single e Lavoro Notturno

images (6)Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18/2014 del 26 giugno 2014, ha chiarito che il genitore vedovo con figlio convivente di età inferiore a dodici anni può rifiutare la prestazione di lavoro notturno, in quanto rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario”, di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003.

L’Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari – ARIS – ha infatti avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003, riguardante il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che nello specifico sia genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali rammenta che la suddetta disposizione normativa, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, non obbliga il lavoratore o lavoratrice – che sia unico genitore affidatario di figlio convivente minore di anni dodici – a prestare attività lavorativa notturna.

Si precisa inoltre che in caso si adibisca il lavoratore a lavoro notturno, nonostante il dissenso espresso da parte del dipendente in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, è previsto un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.