Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Formazione e Sicurezza

Le parole chiave quando si parla di sicurezza sono prevenzione e protezione: due elementi che cooperano per la realizzazione di un luogo di lavoro il più possibile sicuro.

Prevenzione è l’insieme delle procedure adottate per evitare che accada un evento dannoso; protezione sono invece le misure previste e finalizzate a limitare le conseguenze di un evento dannoso, dal momento che si verifica.

Prevenzione non è solo obblighi e regole che devono essere rispettati all’interno di un luogo di lavoro, ma è soprattutto cultura e consapevolezza: nel Dlgs81/08 viene, infatti definita: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.”

È importante per l’azienda formare i propri lavoratori, creare maggior cultura e consapevolezza e come definito dalla ISO-45001, incoraggiare la loro consultazione e partecipazione allo sviluppo ed alla revisione delle linee guida operative e gestionali per la sicurezza.

La Formazione

Per quanto riguarda i corsi sulla sicurezza le leggi ne stabiliscono una durata minima, i contenuti minimi e la modalità di erogazione (alcune lezioni possono essere organizzati solo corsi in aula, mentre per altri anche online in modalità E-Learning).

Anche la figura del formatore deve soddisfare alcuni prerequisiti: i professionisti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 atto a dimostrare una consolidata esperienza in qualità di docente‐formatore.

Il corsista, dopo aver frequentato minimo il 90% delle ore di formazione previste e dopo aver superato il test di apprendimento, riceve il certificato di avvenuta formazione rilasciato dall’ente o dal soggetto autorizzato.

La formazione dei dipendenti rientra tra i doveri dei datori di lavoro, essa infatti è oggetto di controllo da parte di enti preposti alla vigilanza (come ATS, INAIL, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO) e in caso di negligenza il datore di lavoro può incappare in sanzioni.

Formazione dei lavoratori

L’articolo 36 impone al datore di lavoro di provvedere alla formazione delle proprie risorse.

Occorre fare chiarezza sul concetto di lavoratore: nel Decreto Legislativo 81/08 viene definito “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Quindi tutti coloro che lavorano in un’azienda, come ad esempio il socio lavoratore di cooperativa o di società, o anche coloro che non percepiscono uno stipendio (come nel caso di stage, tirocini nelle scuole, volontari…) devono essere formati.

La formazione dei lavoratori è normata dall’Accordo Stato-Regioni e si divide in due parti:

  1. FORMAZIONE GENERALE

Questo corso introduttivo ha una durata 4 ore per tutti i settori e vengono affrontati i principali argomenti: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti, doveri, organi di vigilanza, controllo…

  1. FORMAZIONE SPECIFICA

Questo corso ha una durata di 4 ore per le aziende a rischio basso;

8 ore per le aziende a rischio medio;

  • ore per le aziende a rischio alto;

(Tale classificazione dipende dal codice ATECO ed è esplicata all’Allegato 2).

L’aggiornamento quinquennale ha per tutti la durata di 6 ore.

I contenuti: infortuni ed infortuni mancati, macchine, attrezzature, videoterminali, macchine, rischio caduta dall’alto, rischio chimico, rischio cancerogeno, rischio biologico, rischio chimico, rumore, vibrazioni, microclima, movimentazione manuale dei carichi, stress da lavoro correlato, DPI…

Formazione particolare per il preposto

Secondo la norma, il Preposto viene definito come colui che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

Per il ruolo ricoperto, egli deve riceve un’adeguata e specifica formazione, in base anche al settore di appartenenza; si tratta di un corso addizionale che va, dunque, effettuato in aggiunta alla formazione generale e specifica.

Ha una durata di 8 ore e i contenuti sono: compiti, obblighi, responsabilità dei soggetti, definizione e individuazione dei fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati, tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, valutazione dei rischi dell’azienda, individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni.

Come per la formazione dei lavoratori, anche questo corso prevede un aggiornamento ogni 5 anni della durata di 6 ore.

Formazione dei dirigenti

Il dirigente è colui che “attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”

Il dirigente può svolgere, infatti, in sostituzione del datore di lavoro, alcuni compiti: nominare il medico competente, gli addetti antincendio e al primo soccorso, i DPI (dispositivi di sicurezza individuale), provvedere all’informazione, formazione, addestramento, l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi).

A differenza della formazione da preposto, quella di dirigente sostituisce integralmente la formazione dei lavoratori e ha una durata di 16 ore.

Il corso è diviso in 4 moduli riguardanti il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, la gestione e organizzazione della sicurezza, l’individuazione dei rischi e la relazione con i lavoratori.

Anche in questo caso l’aggiornamento è quinquennale e ha la durata di 6 ore.

Formazione RSPP assunzione diretta datore di lavoro

Il datore di lavoro viene definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Nella pubblica amministrazione è considerato il dirigente che ha potere gestionale.

Tra gli obblighi del datore di lavoro di un’azienda con almeno un dipendente, c’è la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Questa figura è definita come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

L’RSPP può essere coadiuvato nell’espletamento del compito da uno o più Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP); Rspp e Aspp formano il cosiddetto Servizio di Prevenzione e Protezione.

Queste figure (RSPP e ASPP) possono essere interne od esterne all’azienda.

Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa solo nei seguenti casi:

  1. Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  2. Aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  3. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  4. Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  5. altre aziende fino a 200 addetti.

Nel caso in cui il datore di lavoro o un dipendente interno fosse nominato RSPP, egli dovrà svolgere uno specifico corso di formazione della durata di:

  • 16 ore per le aziende a rischio basso con aggiornamento quinquennale di 6 ore
  • 32 ore per le aziende a rischio medio con aggiornamento quinquennale di 10 ore
  • 48 ore per le aziende a rischio alto con aggiornamento quinquennale di 14 ore

Gli argomenti principali vertono sul sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, le responsabilità civile, amministrativa e penale, la tutela assicurativa, modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, gestione della documentazione tecnico amministrativa, obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza, modalità valutazione dei rischi, sorveglianza e protocollo sanitario, tecniche di comunicazione.

Formazione RLS

Un’altra figura importantissima è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.”

L’RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro; egli per svolgere le sue funzioni è abilitato a effettuare una visita di tutti i luoghi di lavoro, gli viene chiesta consultazione riguardo alla valutazione dei rischi ed alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 dipendenti viene eletto esternamente. Il numero minimo di RLS varia in base al numero di dipendenti (1 per le aziende sino a 200 lavoratori; 3 da 201 a 1.000 lavoratori; 6 oltre i 1.000).

La formazione ha una durata di 32 ore con aggiornamento ogni anno di 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per aziende con più di 50.

Formazione degli addetti alla emergenze

Le altre figure che il datore di lavoro o il dirigente devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza: addetti alla prevenzione incendi e addetti al primo soccorso.

È importante sottolineare che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

  • Formazione antincendio

Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 indica che i lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio debbano svolgere una formazione specifica in base al livello di rischio presente nell’azienda.

Questa classificazione è correlata alla tipologia di attività, all’eventuale utilizzo di sostanze infiammabili, alle condizioni dei locali, alla possibilità di propagazione dell’incendio.

Vengono individuate quindi:

  • Aziende a rischio basso (aziende in cui sono presenti sostanze scarsamente infiammabili e vi è scarsa possibilità di sviluppo e propagazione incendi);
  • Aziende a rischio medio (stabilimenti, impianti, depositi in cui vi è presenza di materiale infiammabile o fonti di innesco);
  • Aziende a rischio alto (aziende, industrie, fabbriche, depositi, cantieri con presenza di materiale esplosivo, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, impianti e laboratori nucleari, scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane, attività di commercio, alberghi, scuole e uffici di grandi dimensioni, ospedali e case di cura);
  • Per le aziende a rischio basso il corso ha la durata di 4 ore, per quelle a rischio medio 8 e per quelle a rischio alto 16.

I contenuti minimi dei corsi di formazione sono descritti nell’allegato IX del suddetto decreto e comprendono: i principi sulla combustione, le cause di incendio, le sostanze estinguenti, la prevenzione e la protezione antincendio (vie d’esodo, evacuazione, sistemi di allarme, attrezzatura ed impianti di estinzione, segnaletica di sicurezza e illuminazione di emergenza), le procedure antincendio.

Al termine della parte teorica, viene fatta un’esercitazione pratica nella quale vengono fornite le istruzioni per l’uso dei mezzi estinguenti.

L’Art. 37 del D. Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico, tuttavia non ne è normata la periodicità, tuttavia la prassi è di considerare il termine triennale.

  • Formazione primo soccorso

L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze necessarie all’attuazione delle procedure da attivare in caso di emergenza sanitaria: riconoscimento del tipo di emergenza, modalità di allertamento del

Servizio di assistenza sanitaria di emergenza, procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso, acquisire le capacità di interventi pratico.

La durata del corso per addetti al primo soccorso è variabile in base alla classificazione delle attività lavorative riportata nel d.m. n. 388 del 15 luglio 2003 e va dalle 12 ore per i gruppi B e C, alle 16 per  i gruppi A; mentre l’aggiornamento è triennale e dura 4 o 8 ore.

Addestramento

La definizione di addestramento all’interno del Dlgs81-08 è “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.”

Il datore di lavoro, dunque, deve provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, per evitare possibili infortuni.

Oltre alla formazione, il datore di lavoro o il suo delegato devono effettuare un monitoraggio per verificare che le nozioni acquisite siano messe in atto dagli addetti.

In questo ambito, ha particolare importanza l’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che devono risultare conformi ai regolamenti, adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e devono, inoltre, tenere delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

Tra questi vi sono ad esempio i corsi per gli operatori addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori, delle gru, delle piattaforme mobili elevabili, guida di trattori o di altre macchine agricole, macchine movimento a terra ecc…

Non si tratta esclusivamente delle attrezzature che si utilizzano in cantiere o in contesti produttivi, ma viene considerata anche la formazione degli addetti all’uso dei videoterminali che operano in ufficio.

HACCP

Il Regolamento Europeo (CE) 852/2004 prevede che il personale addetto alla manipolazione degli alimenti riceva una formazione specifica in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività.

In Italia la formazione HACCP è gestita da specifiche normative regionali, che ne stabiliscono modalità, durata ed argomenti.

Il percorso formativo in ambito HACCP ha lo scopo di fornire conoscenze idonee per prevenire, valutare ed eventualmente porre rimedio ad eventuali rischi per l’igiene alimentare; tratta quindi i rischi di ordine microbiologico, chimico e fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti.